Costumi medioevali - Statuto 1318 Castello di Gaiche (PG)

Hai fotografato un documento in latino ma non riesci ad interpretarlo o tradurlo? Posta qui l’immagine e ti aiuteremo.


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Leopoldo81
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Costumi medioevali - Statuto 1318 Castello di Gaiche (PG)

Messaggio da Leopoldo81 »

Buongiorno a tutti e complimenti per l'attività svolta.

Sto compiendo una ricerca sui costumi funerari in alcune comunità medioevali e mi sono imbattuto in questi passi tratti dal documento di cui all'oggetto.

Purtroppo il mio latinorum è un po' arrugginito, quindi sarò grato a chiunque volesse darmi una mano nella traduzione (segue testo). Grazie!

XIX. — De pena accipienda non euntibus ad cadaver.

Quandocumque fuerit aliquod cadaver in dicto castro et eius iurisdictione unus homo pro quolibet foculare de iurisdictione dicti castri teneatur ire ad domuni ubi fuerit predictum cadaver et ire usque ad ecclesiam et a dieta ecclesia non discederet quo usque predictum cadaver fuerit sepelitum et quicumque in predictis vel aliquo predictorum contrafecerit vice qualibet tres soldos solver teneatur cadaver intelligatur a XII annis supra et non jnfra notarius vel vicarius dicti eomunis possit dictam penam exigere cum effectu. — Salvo quod si non audiverit ab aliquo de aliquo vel neseiverit predictum cadaver aut quod non audiverit canpanam sancti Laurentii vel si non fuerit in terra ad penam aliquam minime teneatur.

XX. - - De penu accipienda non euntibus ad cadaver extra districtum.

Preterea dicimus quandocumque aliquis terrigena voluerit ire ad aliquod cadaver extra iurisdictionem dicti castri et requisiverit aliquem suum vicinum seu vicinam quod iret cum eo ad predictum cadaver et non iverit vice qualibet V soldos denarioruni solvere teneatur et de hoc stetur requisitionis iuramento.

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bigtortolo
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Messaggio da bigtortolo »

Per ora correggo qualche errore, domani cerco di tradurre; se hai l'immagine è meglio.
XIX. — De pena accipienda non euntibus ad cadaver. Quandocumque fuerit aliquod cadaver in dicto castro et eius iurisdictione unus homo pro quolibet foculare de iurisdictione dicti castri teneatur ire ad domum ubi fuerit predictum cadaver et ire usque ad ecclesiam et a dicta ecclesia non discederet quo usque predictum cadaver fuerit sepelitum et quicumque in predictis vel aliquo predictorum contrafecerit vice qualibet tres soldos solver teneatur cadaver intelligatur a XII annis supra et non jnfra notarius vel vicarius dicti comunis possit dictam penam exigere cum effectu. — Salvo quod si non audiverit ab aliquo de aliquo vel nesciverit predictum cadaver aut quod non audiverit canpanam sancti Laurentii vel si non fuerit in terra ad penam aliquam minime teneatur. XX. - - De pena accipienda non euntibus ad cadaver extra districtum. Preterea dicimus quandocumque aliquis terrigena voluerit ire ad aliquod cadaver extra iurisdictionem dicti castri et requisiverit aliquem suum vicinum seu vicinam quod iret cum eo ad predictum cadaver et non iverit vice qualibet V soldos denariorum solvere teneatur et de hoc stetur requisitionis iuramento.
Vittore

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Messaggio da bigtortolo »

XIX. Della pena da ricevere per colroo che non vanno al cadavere
Allorchè vi fosse qualche cadavere in detto castello e sua giurisdizione, un uomo per ogni focolare di giurisdizione di detto castello sia tenuto recarsi alla casa dove sta il cadavere predetto, e andare fino alla chiesa, e non andarsene da detta chiesa finchè il predetto cadavere sia sepolto, e chiunque contravvenga nelle cose predette, o altro delle cose predette, in remunerazione sia tenutto pagare ogni volta tre soldi, inteso il cadavere maggiore di 12 anni. Il notaio o il vicario di detto comune possa esigere detta pena esecutivamente. Salvo che se non si oda da qualche parte da qualcuno, o non si conosca detto cadavere, o che non si oda la campana di S.Lorenzo, o si fosse fuori dal territorio, sia minimamente tenuto ad alcuna pena.

XX. Della pena da ricevere per coloro che non vanno al cadavere fuori distrettto
Inoltre affermiamo alorchè qualche terrazzano volesse recarsi a qualche cadavere fuori giurisdizione di detto castello e richiedesse qualche suo vicino o vicina che andase con lui a detto cadavere, e (costui) non andasse, in remunerazione sia tenuto pagare per ogni volta 5 soldi, e di ciò sia richiesto il giuramento.
Vittore

Leopoldo81
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Messaggio da Leopoldo81 »

Grazie mille per il supporto, allego l'originale da cui ho preso il testo.

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Ho qualche perplessità sull'interpretazione del seguente passaggio:

"Il notaio o il vicario di detto comune possa esigere detta pena esecutivamente. Salvo che se non si oda da qualche parte da qualcuno, o non si conosca detto cadavere, o che non si oda la campana di S.Lorenzo, o si fosse fuori dal territorio, sia minimamente tenuto ad alcuna pena."

Significa, se non ho capito male che, se non sento la campana della chiesa, non conosco il defunto o comunque non mi viene comunicata la notizia del trapasso, sono esonerato dalla pena, giusto?

In ogni caso, grazie ancora.

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bigtortolo
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Messaggio da bigtortolo »

GIusto.
Vittore

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