Buongiorno
c'è qualcuno che mi può aiutare a tradurre questo piccolo stampato con due sole frasi? L'ho già tradotto io ma non sono sicuro del risultato e ho ancora dubbi su alcune parole simili all'italiano che non trovo nel dizionario latino.
Molte grazie in anticipo,
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Traduzione italiana di latino ecclesiastico
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Molte grazie. Ho problemi di mail; non ho ricevuta alcuna notifica e ho letto la sua risposta solo questa mattina. Inoltre pensavo di avere già risposto questa mattina, ma non vedo la mia risposta e la mando per la seconda volta...
Decreto per i carcerati dell’Illustrissimo e Reverendissimo Signore Antonio Pallotta, Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica. In onore della SS.ma Natività di Nostro Signore Gesù Cristo sia graziato ogni e singolo detenuto in qualsiasi carcere fuori Roma [tanto] per debiti puramente civili, quanto in forza dei mandati davanti all’Ill.mo Sig. Uditore Camerale, sia per ingiunto precetto di ripresentarsi dei suoi Sig.ri Luogotenenti militari al disotto di ventisette scudi, & collocati nelle loro Carceri come pure quelli non ricercati per debiti dopo la prossima Epifania per i quali sono detenuti, a giudizio di [qualsiasi?] Illustrissimo Sig., [e obbligati] a ripresentarsi dalla data della garanzia e per più di ventisette scudi come sopra.
Nessuno imposterum [=in futuro?] possa venire molestato realiter [in realtà?] né personalmente per un debito civile, d’ora in poi, e anche per tutto il giorno dell’Epifania in vigore dei mandati dello stesso Ill.mo & Rev.mo Sig. Uditore Camerale, sono esclusi però e da non rilasciare i mandati con sospetto di fuga; eccezion fatta proprio [per quelli nominati dall?] Ill.mo, & Rev.mo Sig. Auditore Camerale. Roma, 11 dicembre 1817”.
Decreto per i carcerati dell’Illustrissimo e Reverendissimo Signore Antonio Pallotta, Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica. In onore della SS.ma Natività di Nostro Signore Gesù Cristo sia graziato ogni e singolo detenuto in qualsiasi carcere fuori Roma [tanto] per debiti puramente civili, quanto in forza dei mandati davanti all’Ill.mo Sig. Uditore Camerale, sia per ingiunto precetto di ripresentarsi dei suoi Sig.ri Luogotenenti militari al disotto di ventisette scudi, & collocati nelle loro Carceri come pure quelli non ricercati per debiti dopo la prossima Epifania per i quali sono detenuti, a giudizio di [qualsiasi?] Illustrissimo Sig., [e obbligati] a ripresentarsi dalla data della garanzia e per più di ventisette scudi come sopra.
Nessuno imposterum [=in futuro?] possa venire molestato realiter [in realtà?] né personalmente per un debito civile, d’ora in poi, e anche per tutto il giorno dell’Epifania in vigore dei mandati dello stesso Ill.mo & Rev.mo Sig. Uditore Camerale, sono esclusi però e da non rilasciare i mandati con sospetto di fuga; eccezion fatta proprio [per quelli nominati dall?] Ill.mo, & Rev.mo Sig. Auditore Camerale. Roma, 11 dicembre 1817”.
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Decreto a favore dei carcerati dell’ Illustrisimo e Reverendissimo Signore Antonio Pallotta, Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica
Tutti i detenuti per debito puramente civile in qualsivoglia carcere fuori dall’Urbe; anche in vigore dei mandati inferiori a 27 scudi inviati avanti l’Ill.mo Signor Uditore o suoi Signori Luogotenenti, ingiunto il comando di comparire, e costituirsi nei carceri stessi, anche non ricercati, dopo l’Epifania prossima ventura, sotto pena dei debiti per i quali sono detenuti, e altre (pene) a decisione dell’Illustrissimo Signore (uditore), naturalmente data garanzia di comparire come sopra oltre 27 scudi, si rilascino gratis in onore della Natività di nostro Signore.
Nessuno possa poi molestare nelle cose nè nella persona per il debito civile da questo momento, e per tutto il giorno dell’Epifania, anche in virtù del mandato dello stesso Reverendissimo Signor Uditore di Camera, fatta eccezione dei mandati di sospetto di fuga, di non rilasciare, se non attraverso l’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Uditore di Camera stesso.
Dato in Roma l’11 Dicembre 1817
Tutti i detenuti per debito puramente civile in qualsivoglia carcere fuori dall’Urbe; anche in vigore dei mandati inferiori a 27 scudi inviati avanti l’Ill.mo Signor Uditore o suoi Signori Luogotenenti, ingiunto il comando di comparire, e costituirsi nei carceri stessi, anche non ricercati, dopo l’Epifania prossima ventura, sotto pena dei debiti per i quali sono detenuti, e altre (pene) a decisione dell’Illustrissimo Signore (uditore), naturalmente data garanzia di comparire come sopra oltre 27 scudi, si rilascino gratis in onore della Natività di nostro Signore.
Nessuno possa poi molestare nelle cose nè nella persona per il debito civile da questo momento, e per tutto il giorno dell’Epifania, anche in virtù del mandato dello stesso Reverendissimo Signor Uditore di Camera, fatta eccezione dei mandati di sospetto di fuga, di non rilasciare, se non attraverso l’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Uditore di Camera stesso.
Dato in Roma l’11 Dicembre 1817
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