
Aiuto per atto notarile
Moderatori: AleSarge, Collaboratori, Staff
- bigtortolo
- Staff
- Messaggi: 5625
- Iscritto il: venerdì 14 novembre 2008, 10:42
- bigtortolo
- Staff
- Messaggi: 5625
- Iscritto il: venerdì 14 novembre 2008, 10:42
In mancanza di indicazioni sulla proprietà e funzione del dito, mi sono preso la libertà di trascrivere dal dito in poi.
Se serve altro .....
donatas simul cum ingressibus, et egressibus superioribus, et
inferioribus, et omne iure, omnibusque pertinentiibus, et (...)
(...) toto superius donato, integrum pertinentibus habeant, teneant
et ex inde quicquid voluerint faciant, seu quolibet de eius portione
faciat sine alicuius contradictione et eisdem Rutilio, Aloysio,
Ioannes Maria, et Francolo, et Petro, Augustino Ioanne Iacobo ut supra presentibus
stipulantibus presentibus quolibet pro eius portione sibi donata omnes eius
actiones, rationes, defensiones, et iura reales, et personales, utiles
et directas, ac mistas eidem Augustino donataore competens,et
Se serve altro .....
donatas simul cum ingressibus, et egressibus superioribus, et
inferioribus, et omne iure, omnibusque pertinentiibus, et (...)
(...) toto superius donato, integrum pertinentibus habeant, teneant
et ex inde quicquid voluerint faciant, seu quolibet de eius portione
faciat sine alicuius contradictione et eisdem Rutilio, Aloysio,
Ioannes Maria, et Francolo, et Petro, Augustino Ioanne Iacobo ut supra presentibus
stipulantibus presentibus quolibet pro eius portione sibi donata omnes eius
actiones, rationes, defensiones, et iura reales, et personales, utiles
et directas, ac mistas eidem Augustino donataore competens,et
Vittore
- gardenya
- Livello1
- Messaggi: 113
- Iscritto il: sabato 21 marzo 2015, 21:36
No ... il dito è di mia figlia che mi ha accompagnato all'archivio di stato e che se ne è amaramente pentita già dopo 5 minuti che eravamo lì. Comunque non voleva puntare niente. Teneva solo aperto il registro mentre con l'altra mano fotografava. Scusa se non ho risposto prima, ma oggi sono stata fuori tutto il giorno.
- bigtortolo
- Staff
- Messaggi: 5625
- Iscritto il: venerdì 14 novembre 2008, 10:42
Bene.
Anch'io ho delle foto di atti con dita, scattate da me; finalmente ho capito che erano le mie.
Al di sopra del dito:
et ea omnia quae ad presens, et ad tempus divisionis possidet, et (retinere?)
ad computum portionis cuilibet tangens pro ipso, et filiis eius
et nemo ipsorum praetendere possit id quod possidet ab altero, et etiam
hoc expresse observare mandavit, et iussit ut supra Quam
supradictam donationem fecit dictus Augustinus modo, ac forma
quibus supra, ac cum supradictis reservationibus, pactis, et mandatis
inrevocabiliter sine spe amplius de bonis donatis aliquod rehabens
Ita quod (...) dictus Rutilius, Joannes Maria, Aloysius, et Francolus pro eorum
portionibus donata ut supra quis portionibus, et Petrus, Augustinus,
et Joannes Jacobus pro altera parte si (...) aequis portionibus superius
Traduzione sopra e sotto (al dito):
e tutto ciò che al presente, e al tempo della divisione possiede e tiene a conto della porzione per se e suoi figli, e nessuno dei medesimi possa pretendere cio che possiede dall’altro, e anche questo comandò espressamente di osservare come sopra. Quale donazione detto Agostino fece nel modo e forma di cui sopra, e con riserve, patti e mandati suddetti irrevocabilmente, senza speranza di riavere altro in più.
Così che Rutilio, Giovanni Maria, Luigi e Francolo per la porzione loro donata, e Pietro, Agostino e Giovanni Giacomo per l’altra porzione ..... giuste òporzioni come sopra donate unitamente a ingressi e uscite superiori e inferiori, e ogni diritto spettanti a ciascuno, abbiano e posseggano e ne facciano ciò che vogliono senza contraddizione di alcuno, e gli stessi Rutilo etc, presenti e stipulanti ciascuno per la sua porzione a essi donata ogni sua azione, ragione difesa, e diritto reali, personali utili diretti e misti che competono dallo stesso Agostino donatore. .
Anch'io ho delle foto di atti con dita, scattate da me; finalmente ho capito che erano le mie.
Al di sopra del dito:
et ea omnia quae ad presens, et ad tempus divisionis possidet, et (retinere?)
ad computum portionis cuilibet tangens pro ipso, et filiis eius
et nemo ipsorum praetendere possit id quod possidet ab altero, et etiam
hoc expresse observare mandavit, et iussit ut supra Quam
supradictam donationem fecit dictus Augustinus modo, ac forma
quibus supra, ac cum supradictis reservationibus, pactis, et mandatis
inrevocabiliter sine spe amplius de bonis donatis aliquod rehabens
Ita quod (...) dictus Rutilius, Joannes Maria, Aloysius, et Francolus pro eorum
portionibus donata ut supra quis portionibus, et Petrus, Augustinus,
et Joannes Jacobus pro altera parte si (...) aequis portionibus superius
Traduzione sopra e sotto (al dito):
e tutto ciò che al presente, e al tempo della divisione possiede e tiene a conto della porzione per se e suoi figli, e nessuno dei medesimi possa pretendere cio che possiede dall’altro, e anche questo comandò espressamente di osservare come sopra. Quale donazione detto Agostino fece nel modo e forma di cui sopra, e con riserve, patti e mandati suddetti irrevocabilmente, senza speranza di riavere altro in più.
Così che Rutilio, Giovanni Maria, Luigi e Francolo per la porzione loro donata, e Pietro, Agostino e Giovanni Giacomo per l’altra porzione ..... giuste òporzioni come sopra donate unitamente a ingressi e uscite superiori e inferiori, e ogni diritto spettanti a ciascuno, abbiano e posseggano e ne facciano ciò che vogliono senza contraddizione di alcuno, e gli stessi Rutilo etc, presenti e stipulanti ciascuno per la sua porzione a essi donata ogni sua azione, ragione difesa, e diritto reali, personali utili diretti e misti che competono dallo stesso Agostino donatore. .
Vittore
- bigtortolo
- Staff
- Messaggi: 5625
- Iscritto il: venerdì 14 novembre 2008, 10:42
- gardenya
- Livello1
- Messaggi: 113
- Iscritto il: sabato 21 marzo 2015, 21:36
Essendo stato, e sia che Agostino Saturno, come lui stesso afferma, alcuni (o parecchi) mesi fa fece redigere molti testamenti, codicilli e ultime volontà per mano di diversi notai, anche fuori dalla terra e territorio di Montenovo e nella sua marca, e stabilendo, legando e disponendo in diversi modi, e forse, come disse, a scapito dei suoi figli (.....), e che maggiormente (...), e (...) anche della sua anima, e perciò di detti testamenti, codicilli e ultime volontà ora si rammarica completamente, da qui è che ora e personalmente costituito, non per forza, dolo, paura, frode o altro, qualche macchinazione raggirato o sedotto, ma spontaneamente e di sua certa libera e spontanea volontà e, come asserì, con animo determinato, con la presenza, consenso, autorità e volontà di Giulio Cesare Conti e di Leandro Zudronelli(?) di Montenovo dei più prossimi consanguinei di detto Agostino, chiamati dallo stesso Agostino per la massima fiducia che ha in loro, presenti, consenzienti, e con ogni migliore modo, diritto, causa e forma che meglio fare validamente e con efficacia si possa e potrà, ed è permesso, pure intervenienti (...) e solennità, gli stessi testamenti, codicilli e qualsiasi estrema volontà dal medesimo Agostino..
... fatta e solennizzata per mano di qualsivoglia notaio o notai , e ogni e ogni singola cosa in essa contenuta e qualsiasi in essa appare, cassò, revocò e annullò, e cassata, annullata e nulla e di nessun vigore d’efficacia o di effetto volle e ordinò, nonostante qualsiasi parola derogatoria, penale o precisazione in qualsivoglia modo apposte in detti testamenti etc, dei quali detto Agostino disse al presente di non ricordarsi, e se generalmente (...) in tal modo appose, affermò con forza e promise a Pietro e Rutilio figli suoi presenti e stipulanti di non voler fare altro testamento etc. che possa revocare, ma vuole
di tutti i suoi beni da lui conferiti altro che 200 fiorini, risevando così a maggior forza di questo contratto talchè provvedere e disporre che di essi in futuro, ache se volesse disporne da solo, nemmeno pensare (...), e ciò principalmente per la salvezza della sua anima, e così nel resto della sua vita possa tranquillamente essere assistito e governato. E perciò stabilì che ogni suo bene mobile, immobile e semovente, diritti, azioni di ogni genere donare irrevocabilmente e consegnare in qualità di donazione tra vivi ai suddetti
[/i]suoi figli e nipoti, fatto salvo e sempre riservato (i 200 fiorini) per suo sostentamento (...) Agostino, come sopra costituito, non forzato etc, ma liberamente etc., consenzienti Giulo Cesare e Leandro suoi consanguinei più prossimi e confidenti, chiamati dallo stesso Agostino il quale ha mente integra, al di là carenze visive, premesse le riserve che volle tenere specificate in principio, metà e alla fine del presente contratto di donazione da lui fatto, riservati 200 fiorini di moneta sui beni donati da Agostino affinchè ne possa disporre finchè vivrà per il suo vitto e vestiario, da dare a tempo debito da parte dei donatari senza eccezzione, Agostino comandò anche di raccogliere a suo favore tutti i frutti e quantità di frumento nella prossima estate in una certa pezza in piano sita nel territorio di Montenovo, in località delli Pioli, dei quali frutti e frumento da raccogliere nella prossima estate del 1608 intende, e ...
vuole disporre come sopra a suo piacere per questa (...) solamente. Dei rimanenti beni mobili, immobili, semoventi, diritti etc presenti e futuri ovunque esistenti, in qualsiasi modo spettanti e pertinenti a detto Agostino donatore, ne fa e comanda se ne facciano due parti uguali, e di queste due parti detto Agostino, per massima affezione e eguale amore che disse di avere verso Rutilio e Pietro suoi figli legittimi e naturali e verso ognuno dei figli e figlie di detti suoi figli, tanto nati che nascituri suoi nipoti, e poichè cosi gli piace fare con ogni miglior modo, via etc. che meglio e piu efficacemente si possa fare di diritto etc. intervenienti qualsiasi volontà anche di diritto sostanziale e opportuna oppure di consuetudine, fece e fa di una di dette dette parti al predetto suo figlio Rutilio, e a Giovanni Maria, Luigi e Francolo figli legittimi e naturali di detto Rutilio ...
presenti, stipulanti e riceventi, e tutti gli altri figli naturali nascituri purchè legittimi e naturali di detto Rutilio a giusta porzione da dividere tra loro (...), libera e irrevicabile donazione, cessione e dazione tra vivi che inoltre non si possa revocare per causa di ingratitudine, o vizio di povertà, o qualsiasi altra (...) non si possa revocare con ciò (.....) che detto Rutilio, Luigi e Francolo e altri figli nascituri del donatario tengano per valido a qualunque d’essi, e siano obbligati a costituire congrua dote a tutte le figlie femmine, tanto fin qui nate quanto da nascere da detto Rutilio, solamente legittime e naturali.
E parimenti dell’altra parte rimasta, equamente divisa dei detti beni di Agostino, lo stesso Agostino fece e fa donazione, cessione e dazione tra vivi all’altro figlio Pietro predetto e ad Agostino e Giovanni Giacomo suoi figli legittimi, e ai soli altri figli maschi legittimi nascituri di detto Pietro per giusta porzione, come sopra presenti, stipulanti e accettanti la libera donazione etc., con patto e condizione che i detti Pietro, Agostino ...e Giovanni Giacomo, e rispettivi nipoti, e gli altri figli maschi che nasceranno dei predetti donatari, siano tenuti dalla porzione di beni loro spettante, e ognuno sia tenuto e obbligato, di dotare adeguatamente con la sua parte tutte le figlie femmine, tanto nate che nasciture da detto Pietro, purchè legittime e naturali.
E Agostino donatore dichiarò anche, e ordinò, se accadesse a donna Giovanna, figlia del fu Giovanni Giacomo, un tempo suo figlio e nipoti di Agostino stesso, di tornare in casa sotto il dominio e obbedienza di Agostino stesso suo avo, come già prima (...), o di Rutilio e figli suoi, e di Pietro e suoi figli donatari soprascritti, detto Agostino volle e ordinò possa liberamente tornare indenne, e si dichiarò pronto ad accoglierla, somministrando loro i necessari alimenti dai beni donati ciascuno per la sua parte secondo possibilità di casa finchè vi resterà sotto la loro obbedienza e sottomissione; se si volesse sposare e prendere marito, i suoi figli e nipoti donatari siano tenuti...
.e siano obbligati, e detto Agostino le comandò espressamente di sposarsi, e prendere marito con la stessa quantità di dote data all’altra sua sorella a Bartolomeo di Veniano* Boaiauti* di Montenovo, qual dote da dare e consegnare in detto caso e non altrimenti, pagata e da ricevere dai beni materni di detta donna Giovanna, e dai beni come sopra donati per rata di donazione; e se accadesse che donna Giovanna non voglia tornare in detta casa, e sottomettersi, allora e in questo caso donna Giovanna null’altro volesse avere, detto donatore ordinò a figli e nipoti donatari ... di ogni bene proveniente da detto fu Giovanni Giacomo suo figlio, se vivrà (chi?), è ciò espressamente per dote dei suoi donatari presenti, udenti e stipulanti ..... e ordinò.
Inoltre detto Agostino volle, e ordinò, fatte salve le cose premesse, al predetto Pietro suo figlio legittimo e naturale, presente etc., che della sua parte proveniente dai beni donati, sia obbligato a dare, pagare e ... a donna Maria, figlia del suddetto Rutilio presente etc. a favore di detta sua figlia ... a me pubblico notaio ... e a tutti gli interessati 100 fiorini di moneta, subito che...
Pietro stesso sia messo nel pratico e materiale possesso di pezze di pianura in territorio di Montenovo in regione Piolo, sul quale Agostino si riservò i frutti dell’estate prossima, al cui conseguimento detto Agostino stabilì il tempo, e il termine del prossimo anno a decorrere dalla stesura del presente contratto per comodità di Pietro stesso per detto denaro affermando detto pezzo di pianura esere compreso nei beni donati.
Inoltre Agostino comandò ai suoi donatari ... che nella divisione dei detti beni, diritti e azioni donati da fare tra gli stessi, non litighino, nè muovano liti a loro danno, spese e interessi, rifuggano dai contenziosi e li evitino del tutto, e si accordino come buoni fratelli, e ricorrano a uomini giusti, agendo secondo la loro sentenza.
Volle inoltre, e ordinò che detti suoi figli, loro famiglie e figli donatari posseggano ora in concordia e senza rumori, allo stesso Pietro, dei beni donati costruirvi nella maggior parte di essi case, e altro, e bonificarli, ad evitare
Contese debba tenete per se quello che ...
e tutto ciò che al presente, e al tempo della divisione possiede e tiene a conto della porzione per se e suoi figli, e nessuno dei medesimi possa pretendere cio che possiede dall’altro, e anche questo comandò espressamente di osservare come sopra. Quale donazione detto Agostino fece nel modo e forma di cui sopra, e con riserve, patti e mandati suddetti irrevocabilmente, senza speranza di riavere altro in più.
Così che Rutilio, Giovanni Maria, Luigi e Francolo per la porzione loro donata, e Pietro, Agostino e Giovanni Giacomo per l’altra porzione ..... giuste òporzioni come sopra donate unitamente a ingressi e uscite superiori e inferiori, e ogni diritto spettanti a ciascuno, abbiano e posseggano e ne facciano ciò che vogliono senza contraddizione di alcuno, e gli stessi Rutilo etc, presenti e stipulanti ciascuno per la sua porzione a essi donata ogni sua azione, ragione difesa, e diritto reali, personali utili diretti e misti che competono dallo stesso Agostino donatore. .
... fatta e solennizzata per mano di qualsivoglia notaio o notai , e ogni e ogni singola cosa in essa contenuta e qualsiasi in essa appare, cassò, revocò e annullò, e cassata, annullata e nulla e di nessun vigore d’efficacia o di effetto volle e ordinò, nonostante qualsiasi parola derogatoria, penale o precisazione in qualsivoglia modo apposte in detti testamenti etc, dei quali detto Agostino disse al presente di non ricordarsi, e se generalmente (...) in tal modo appose, affermò con forza e promise a Pietro e Rutilio figli suoi presenti e stipulanti di non voler fare altro testamento etc. che possa revocare, ma vuole
di tutti i suoi beni da lui conferiti altro che 200 fiorini, risevando così a maggior forza di questo contratto talchè provvedere e disporre che di essi in futuro, ache se volesse disporne da solo, nemmeno pensare (...), e ciò principalmente per la salvezza della sua anima, e così nel resto della sua vita possa tranquillamente essere assistito e governato. E perciò stabilì che ogni suo bene mobile, immobile e semovente, diritti, azioni di ogni genere donare irrevocabilmente e consegnare in qualità di donazione tra vivi ai suddetti
[/i]suoi figli e nipoti, fatto salvo e sempre riservato (i 200 fiorini) per suo sostentamento (...) Agostino, come sopra costituito, non forzato etc, ma liberamente etc., consenzienti Giulo Cesare e Leandro suoi consanguinei più prossimi e confidenti, chiamati dallo stesso Agostino il quale ha mente integra, al di là carenze visive, premesse le riserve che volle tenere specificate in principio, metà e alla fine del presente contratto di donazione da lui fatto, riservati 200 fiorini di moneta sui beni donati da Agostino affinchè ne possa disporre finchè vivrà per il suo vitto e vestiario, da dare a tempo debito da parte dei donatari senza eccezzione, Agostino comandò anche di raccogliere a suo favore tutti i frutti e quantità di frumento nella prossima estate in una certa pezza in piano sita nel territorio di Montenovo, in località delli Pioli, dei quali frutti e frumento da raccogliere nella prossima estate del 1608 intende, e ...
vuole disporre come sopra a suo piacere per questa (...) solamente. Dei rimanenti beni mobili, immobili, semoventi, diritti etc presenti e futuri ovunque esistenti, in qualsiasi modo spettanti e pertinenti a detto Agostino donatore, ne fa e comanda se ne facciano due parti uguali, e di queste due parti detto Agostino, per massima affezione e eguale amore che disse di avere verso Rutilio e Pietro suoi figli legittimi e naturali e verso ognuno dei figli e figlie di detti suoi figli, tanto nati che nascituri suoi nipoti, e poichè cosi gli piace fare con ogni miglior modo, via etc. che meglio e piu efficacemente si possa fare di diritto etc. intervenienti qualsiasi volontà anche di diritto sostanziale e opportuna oppure di consuetudine, fece e fa di una di dette dette parti al predetto suo figlio Rutilio, e a Giovanni Maria, Luigi e Francolo figli legittimi e naturali di detto Rutilio ...
presenti, stipulanti e riceventi, e tutti gli altri figli naturali nascituri purchè legittimi e naturali di detto Rutilio a giusta porzione da dividere tra loro (...), libera e irrevicabile donazione, cessione e dazione tra vivi che inoltre non si possa revocare per causa di ingratitudine, o vizio di povertà, o qualsiasi altra (...) non si possa revocare con ciò (.....) che detto Rutilio, Luigi e Francolo e altri figli nascituri del donatario tengano per valido a qualunque d’essi, e siano obbligati a costituire congrua dote a tutte le figlie femmine, tanto fin qui nate quanto da nascere da detto Rutilio, solamente legittime e naturali.
E parimenti dell’altra parte rimasta, equamente divisa dei detti beni di Agostino, lo stesso Agostino fece e fa donazione, cessione e dazione tra vivi all’altro figlio Pietro predetto e ad Agostino e Giovanni Giacomo suoi figli legittimi, e ai soli altri figli maschi legittimi nascituri di detto Pietro per giusta porzione, come sopra presenti, stipulanti e accettanti la libera donazione etc., con patto e condizione che i detti Pietro, Agostino ...e Giovanni Giacomo, e rispettivi nipoti, e gli altri figli maschi che nasceranno dei predetti donatari, siano tenuti dalla porzione di beni loro spettante, e ognuno sia tenuto e obbligato, di dotare adeguatamente con la sua parte tutte le figlie femmine, tanto nate che nasciture da detto Pietro, purchè legittime e naturali.
E Agostino donatore dichiarò anche, e ordinò, se accadesse a donna Giovanna, figlia del fu Giovanni Giacomo, un tempo suo figlio e nipoti di Agostino stesso, di tornare in casa sotto il dominio e obbedienza di Agostino stesso suo avo, come già prima (...), o di Rutilio e figli suoi, e di Pietro e suoi figli donatari soprascritti, detto Agostino volle e ordinò possa liberamente tornare indenne, e si dichiarò pronto ad accoglierla, somministrando loro i necessari alimenti dai beni donati ciascuno per la sua parte secondo possibilità di casa finchè vi resterà sotto la loro obbedienza e sottomissione; se si volesse sposare e prendere marito, i suoi figli e nipoti donatari siano tenuti...
.e siano obbligati, e detto Agostino le comandò espressamente di sposarsi, e prendere marito con la stessa quantità di dote data all’altra sua sorella a Bartolomeo di Veniano* Boaiauti* di Montenovo, qual dote da dare e consegnare in detto caso e non altrimenti, pagata e da ricevere dai beni materni di detta donna Giovanna, e dai beni come sopra donati per rata di donazione; e se accadesse che donna Giovanna non voglia tornare in detta casa, e sottomettersi, allora e in questo caso donna Giovanna null’altro volesse avere, detto donatore ordinò a figli e nipoti donatari ... di ogni bene proveniente da detto fu Giovanni Giacomo suo figlio, se vivrà (chi?), è ciò espressamente per dote dei suoi donatari presenti, udenti e stipulanti ..... e ordinò.
Inoltre detto Agostino volle, e ordinò, fatte salve le cose premesse, al predetto Pietro suo figlio legittimo e naturale, presente etc., che della sua parte proveniente dai beni donati, sia obbligato a dare, pagare e ... a donna Maria, figlia del suddetto Rutilio presente etc. a favore di detta sua figlia ... a me pubblico notaio ... e a tutti gli interessati 100 fiorini di moneta, subito che...
Pietro stesso sia messo nel pratico e materiale possesso di pezze di pianura in territorio di Montenovo in regione Piolo, sul quale Agostino si riservò i frutti dell’estate prossima, al cui conseguimento detto Agostino stabilì il tempo, e il termine del prossimo anno a decorrere dalla stesura del presente contratto per comodità di Pietro stesso per detto denaro affermando detto pezzo di pianura esere compreso nei beni donati.
Inoltre Agostino comandò ai suoi donatari ... che nella divisione dei detti beni, diritti e azioni donati da fare tra gli stessi, non litighino, nè muovano liti a loro danno, spese e interessi, rifuggano dai contenziosi e li evitino del tutto, e si accordino come buoni fratelli, e ricorrano a uomini giusti, agendo secondo la loro sentenza.
Volle inoltre, e ordinò che detti suoi figli, loro famiglie e figli donatari posseggano ora in concordia e senza rumori, allo stesso Pietro, dei beni donati costruirvi nella maggior parte di essi case, e altro, e bonificarli, ad evitare
Contese debba tenete per se quello che ...
e tutto ciò che al presente, e al tempo della divisione possiede e tiene a conto della porzione per se e suoi figli, e nessuno dei medesimi possa pretendere cio che possiede dall’altro, e anche questo comandò espressamente di osservare come sopra. Quale donazione detto Agostino fece nel modo e forma di cui sopra, e con riserve, patti e mandati suddetti irrevocabilmente, senza speranza di riavere altro in più.
Così che Rutilio, Giovanni Maria, Luigi e Francolo per la porzione loro donata, e Pietro, Agostino e Giovanni Giacomo per l’altra porzione ..... giuste òporzioni come sopra donate unitamente a ingressi e uscite superiori e inferiori, e ogni diritto spettanti a ciascuno, abbiano e posseggano e ne facciano ciò che vogliono senza contraddizione di alcuno, e gli stessi Rutilo etc, presenti e stipulanti ciascuno per la sua porzione a essi donata ogni sua azione, ragione difesa, e diritto reali, personali utili diretti e misti che competono dallo stesso Agostino donatore. .