DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

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alexlavopa
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Messaggio da alexlavopa »

Ecco la mia esperienza con un comune del bergamasco. La responsabile dello stato civile alla mia richiesta di copia integrale di atti mi ha risposto di no (solo per estratto), adducendo come giustificazione tale testo preso da una non meglio specificata circolare o direttiva

Immagine


A cui io ho risposto così:


Buongiorno,

innanzitutto grazie per l'invio degli estratti richiesti.

Grazie anche per questa condivisione: potrebbe indicarmi gli estremi del documento da cui è tratta? Si tratta di una nota per gli uffici di stato civile dei comuni? Che data?


A me pare una interpretazione un po' forzata della normativa, ma non essendo esperto della materia potrei sbagliarmi. Spero vorrà leggere i pensieri di un collega archivista:


Il D.Lgs n. 101/2018 (adeguamento al regolamento privacy europeo) ha abrogato espressamente l'art. 177 del D.Lgs n. 196/2003

Questo art. 177 del D.Lgs n. 196/2003 prevedeva il rilascio della copia integrale "ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto."

Ma venendo meno l’art. 177, come sottolinea il testo da lei inviato, la disciplina per il rilascio di estratti copia integrale torna ad essere esclusivamente l’art. 107 del D.Lgs n. 396/2000 che dice : “Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.” (comma 1).

Ora dire che l’unico interesse accettabile è quello “per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante” (come indica il testo da lei condiviso) a me pare una interpretazione non solo arbitraria (non capisco su quale legge, art. disposizione si fonda), ma anche forzata, poiché va contro le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (Delibera n. 513/2018 del garante della privacy), che commentando proprio il D.Lgs n. 101/2018 garantiscono l’interesse storico come interesse rilevante.
Ma laddove la delibera del garante privacy non dovesse applicarsi allo stato civile, il discorso cambierebbe poco.

In sintesi l’abrogazione del 177 lascia un vuoto normativo, che a mio avviso non può essere applicato in chiave restrittiva: se prima di questa abrogazione era garantito un diritto (richiedere copia integrale passati i 70 anni), non vedo quale normativa lo impedisce ora. Tra l’altro non può essere la privacy, poiché nella pratica lo stato italiano permette in alcuni casi l’accesso diretto e senza intermediazione a documenti di stato civile sino al 1940 (vedi portale Antenati).

Per questo ritengo corretta una interpretazione più liberale, che d’altronde è messa in pratica dalla quasi totalità di comuni con cui ho avuto modo di lavorare in questi mesi (inclusi diversi comuni del bergamasco: Gandellino, Brusaporto, ecc.), i quali al più richiedono un’autocertificazione da parte di un discendente diretto, ritenendo questo legame un interesse valido per l’ottenimento degli atti.

Spero di non averla tediata troppo con le mie riflessioni, e la invito se vorrà a indicarmi elementi in contrasto con la mia interpretazione, di cui posso non essere a conoscenza.

Cordialmente,

adasdia
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Messaggio da adasdia »

Mah, a mio avviso non si tratta di una direttiva o di una circolare, ma di un parere non ufficiale dato da un legale (di parte) ed utilizzato per frapporre ostacoli alle richieste di atti.
Alfredo 1951 < Aldo 1921 < Alfredo 1871 < Pietro 1838 < Ignazio 1802 < Pietro 1762 < Gioacchino 1724 < Pietro 1682 < Vincenzo 1648c. < Andrea 1622c. < Paolo 1585c. < Giovanni 1563c. < Andrea, prima metà XVI sec.

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alexlavopa
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Messaggio da alexlavopa »

Sandime ha scritto:Le sentenze del TAR soprariportate sono in riferimento alle richieste di accesso agli atti, secondo l’ex art. 22 della Legge 241/1990, mentre la richiesta della copia integrale di un atto di Stato Civile, rientra nel merito dell’art. 107 della 396/2000, il quale non menziona la necessità di un motivo giuridicamente rilevante e nemmeno richiama la 241/90. Così come le successive modifiche ed integrazioni della stessa 241/90 (ovvero la 15/2005 e la 69/2009), non modificano in alcun modo la 396/2000.

L’ufficiale dello Stato Civile ha facoltà di rifiutarvi la copia integrale, dandone motivazione ma se ve la rifiutano con l’art. 107 della 396/2000, adducendo al fatto che ci debba essere un "interesse giuridicamente rilevante", voi fate presente che non è contemplato nella predetta Legge e diffidateli dal darvi la copia richiesta.

A questi "signori" non par vero di sbolognare la questione, dopo l'abrogazione dell'art. 177 (196/2003), la quale è stata solo una svista legislativa, ancora non corretta. Di fatto, il GDPR 2016/679 e conseguente il Decreto 101/2018, non modificano la 396/2000 e non entrano in alcun modo nel merito dell'accesso (ad onor del vero, nemmeno in quello del trattamento dei dati acquisiti per motivi storici, in quanto il codice deontologico è sempre lo stesso, di volta in volta adattato all'entrata in vigore della nuova legge).

Se la 241/1990 fosse stata rilevante nell'impedire il rilascio delle copie integrali, quest'ultime vi sarebbero state rifiutate anche prima dell'abrogazione dell'art. 177 ma così non è stato. Per cui trattasi, a mio avviso, di un'escamotage (in cattiva fede) o ignoranza (in buona fede).
Stato civile di Parma mi ha risposto così:

"Il concetto di interesse, agli atti anagrafici e di stato civile, è disciplinato dall’art. 22 comma 1 lett. B) della legge n. 241/1990.
Pertanto, Le confermo il diniego a fornire la copia autentica dell’atto per i motivi da Lei addotti, la sua ricerca storica non è per interesse pubblico ma meramente privata.
La certificazione e l’estratto per riassunto possono invece essere rilasciati senza alcun veto a chiunque"

Beh in effetti l'art. 22 specifica
"per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;"

e se vale per l'accesso semplice tanto più vale per rilascio copia integrale no?

Poi le sentenze tar sono interpretabili in un senso o nell'altro

Sandime
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Messaggio da Sandime »

E siamo sempre li...

Punto primo: perché citare l'art. 22 Legge 241/1990 quando la copia integrale la si richiede con l'art. 107 del DPR 396/2000, il quale è successivo alla 241/1990; non integra la 241/1990 ed è specifico per l'ordinamento dello Stato Civile.

Punto secondo: alcuni uffici chiedono che ci sia un interesse concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante. Qualcuno ha trovato questo requisito nel DPR 396/2000? Ovviamente no. Altri dicono che l'orientamento legislativo indica che l’interesse non può essere generico o personale (quindi, ancora, che ci sia un interesse concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante). Qualcuno ha trovato una sentenza di Cassazione che riporta quanto per il DPR 396/2000? Ovviamente no.

Punto terzo: è pacifico che l'abrogazione dell'art. 177 del D.lgs. n. 196/2003 abbia lasciato un vuoto che molti Comuni si sono affrettati a considerare - erroneamente - come un veto all'ottenimento della copia integrale. Tanto più che la 101/2018 (GDPR 2016/679) non modifica in alcun modo le modalità di accesso ai dati ma il loro trattamento (da cui le regole deontologiche, che, tra l'altro, ancora corroborano la questione dei 70 anni, per uso storico. E il che, fa ben capire che l'abrogazione dell'art. 177, è un errore in buona fede).

Punto quarto: se la 241/1990 è vincolante (e non lo è), come mai non è mai stata utilizzata prima per negare le copie integrali?

Se l’’Ufficiale di Stato Civile non accetta il mio interesse (storico), deve riportarmi nel diniego scritto, il riferimento legislativo che lo attesti. Altrimenti, come già detto da altri, rimane una interpretazione personale dell’Ufficiale di Stato Civile (anche in caso di circolare interna), che non può essere utilizzata per negarmi il rilascio della copia integrale richiesta.

(senza contare il paradosso delle pubblicazioni delle copie dei Tribunali...).

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alexlavopa
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Messaggio da alexlavopa »

Premessa: non sono un esperto di giurisprudenza ma provo a ragionare

Venendo meno l'art.177 che garantiva copia integrale passati i 70 anni, si ritorna all'art. 107 del DPR 396/2000 che dice :

Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.” (comma 1).

Chi vi ha interesse?

Secondo la funzionaria dello stato civile di Parma il concetto di interesse, agli atti anagrafici e di stato civile, è disciplinato dall’art. 22 comma 1 lett. B) della legge n. 241/1990 che in effetti recita:

s'intende "per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"


il tuo punto se capisco bene è che la 241/1990 non si applica agli atti anagrafici e di Stato civile, mentre la funzionaria afferma il contrario.

Ora io questo non lo so. Sono d'accordo con te che l'abrogazione del 177 ha portato ad un vuoto legislativo per cui impedire l'invio di copia integrale mi sembra una forzatura, ma se non ci sono proprio le basi giuridiche nel discorso della funzionaria non lo saprei dire.

A me non andava di insistere anche perchè dipendo da loro per molti documenti pre 1916, gestiti dall'archivio storico del comune, vediamo cosa mi dicono lì.

Io ad ogni modo ho appuntato un promemoria e appena la situazione si chiarisce richiederò il mio bell'atto :)

pacola
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Messaggio da pacola »

La problematica inerente il rilascio di certificati riguarda la sola copia integrale? Certificati di nascita/matrimonio e morte possono essere richiesti senza comprovati motivi?

nic1195
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Re:

Messaggio da nic1195 »

Sandime ha scritto:
giovedì 29 agosto 2019, 17:25
E siamo sempre li...

Punto primo: perché citare l'art. 22 Legge 241/1990 quando la copia integrale la si richiede con l'art. 107 del DPR 396/2000, il quale è successivo alla 241/1990; non integra la 241/1990 ed è specifico per l'ordinamento dello Stato Civile.

Punto secondo: alcuni uffici chiedono che ci sia un interesse concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante. Qualcuno ha trovato questo requisito nel DPR 396/2000? Ovviamente no. Altri dicono che l'orientamento legislativo indica che l’interesse non può essere generico o personale (quindi, ancora, che ci sia un interesse concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante). Qualcuno ha trovato una sentenza di Cassazione che riporta quanto per il DPR 396/2000? Ovviamente no.

Punto terzo: è pacifico che l'abrogazione dell'art. 177 del D.lgs. n. 196/2003 abbia lasciato un vuoto che molti Comuni si sono affrettati a considerare - erroneamente - come un veto all'ottenimento della copia integrale. Tanto più che la 101/2018 (GDPR 2016/679) non modifica in alcun modo le modalità di accesso ai dati ma il loro trattamento (da cui le regole deontologiche, che, tra l'altro, ancora corroborano la questione dei 70 anni, per uso storico. E il che, fa ben capire che l'abrogazione dell'art. 177, è un errore in buona fede).

Punto quarto: se la 241/1990 è vincolante (e non lo è), come mai non è mai stata utilizzata prima per negare le copie integrali?

Se l’’Ufficiale di Stato Civile non accetta il mio interesse (storico), deve riportarmi nel diniego scritto, il riferimento legislativo che lo attesti. Altrimenti, come già detto da altri, rimane una interpretazione personale dell’Ufficiale di Stato Civile (anche in caso di circolare interna), che non può essere utilizzata per negarmi il rilascio della copia integrale richiesta.

(senza contare il paradosso delle pubblicazioni delle copie dei Tribunali...).
Su queste ultime giorni, ho fatto ricerche sulla questione dell' abrogazione del famoso articolo 177 e come risolvere il problema per il rilascio dei copie integrali.

Forse ho trovato una soluzione. Il problema e che l'articolo 22 della legge 241/1990 definisce il terme "interessati" strettamente e conclude che l'interesso deve essere giuridicamente rilevante/tutelata e collegata al documento richiesto. I ufficiali di stato civile non pensano che il motivo di ricerca storica/genealogia entra nel terme giuridicamente rilevante.

Pero, l'articolo 107 del DPR 396/2000 stabilisce che i estratti per copie integrale possono essere rilasciato per chi ne faccia richiesta espressa da chi vi ha interesse e il rilascio non e vietato dalla legge.

L'articolo 107 non definisce che l'interessa sia giuridicamente rilevante ma stabilisce che l'interessa sia generale visto che non c'e un limito. Pero, le amministrazione applicano l'articolo 22 all' 107 pero io non credo che questo limitazione sia giusto o legale.

Non credo che sia legale perche l'articolo 2.2.14 della legge del 15 maggio 1996 n. 127 in materia di stato civile e certificazioni anagrafiche dispone come seguo:

"Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili."

La DPR 396/2000 e una delle norme regolamentari emessa della legge predetta. Allora, l'articolo 107 e la definizione di interessa generale (che non menziona un interessa giuridicamente rilevante) deve essere ritenuto su quello piu restrittivo dell articolo 22.

Allora, se i USC rifiutano i richiesti per ragioni di rilevanza giuridiche se puo provare a usare questo per rispondere e ricevere i documenti.

Che pensate di questo argomento?

ziodave
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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

"io uso questa formula e funziona:

Tale richiesta è motivata da ricerche storiche (cfr: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 dicembre 2018

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. (Delibera n. 513/2018). (19A00178) (GU n.12 del 15-1-2019 )"


no...non funziona piu'...anzi...questa formuletta addirittura ti si puo' ritorcere contro...perché se nella mail che mandi la metti poi ti rispondono che possono rilasciare gli atti che chiedi solo per una situazione giuridicamente rilevante...e non per ricerche storiche...
soluzione? facile...l'uovo di Colombo...dare a loro quello che chiedono...
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

Alexfromsicily2
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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da Alexfromsicily2 »

riparto da qui, dato che ricomincio con le ricerche e devo necessariamente rivolgermi ad alcuni uffici.
Mi pare quindi di capire che, con le nuove disposizioni, le norme che citavo nelle vecchie richieste di atti non vanno più bene.
A questo punto cosa è meglio scrivere nelle richieste di atti?

77BELLECOMBE
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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da 77BELLECOMBE »

Salve, due anni son passati e, riprendendo i contatti con l'amministrazione ho avuto il piacere d'avere questa risposta:
"le copie integrali degli atti di stato civile, in quanto documenti che riproducono per intero gli atti, sono rilasciate qualora sussista un interesse giuridicamente rilevante, debitamente motivato dal richiedente, che ne legittima appunto il rilascio;
il limite dei 70 anni per il loro rilascio è decaduto con l’art. 27 c. 1 lettera c. n. 3 del Dlgs n 101/2018 che ha abrogato l’art. 177 del DLgs 196/2003;
e pertanto si invita la SV a motivare in modo esaustivo l’interesse /motivazione della sua richiesta ai fini dell’eventuale rilascio.
Si ricorda che è possibile ricercare in autonomia gli atti di stato civile a mezzo del portale antenati :
http://www.antenati.san.beniculturali.it/"
Ovviamente prima di scomodare l'Ufficiale di Stato Civile avevo accertato che i registri dell'anno che mi interessa NON erano stati pubblicati, ho fornito la mia C.dI. i dati inerenti l'atto di nascita (manca solo il giorno esatto e, ovviamente, il n° d'atto) e avevo segnalato che essendo un'antenato diretto, nato/morto da più di 70 anni dovrebbero poter farmi la copia integrale senza citare alcun articolo di legge.

Ho cercato un pò nel sito ma, non essendo a mio agio con leggi e decreti, non mi sembra d'avere trovato una risposta univoca.

Cosa mi consigliate di controbattere?
Cordialement, Marc de Bellecombe

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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da 77BELLECOMBE »

Toc Toc...
Nessun suggerimento? :?:
Lunedi vorrei avere qualche buon argomento per telefonare e controbattere il blocco :twisted:
Cordialement, Marc de Bellecombe

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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da niko29 »

Questa è la pagina per le richieste on line del Comune di Milano dove non c'è problema per ottenere gli estratti integrali. Io ne ho richiesti 5 o 6, compreso il mio.
Hanno fatto una piccola resistenza quando ho fatto richiesta per l'integrale di mio fratello, morto nel 2015, ma gli ho risposto per le rIme e me l'hanno fatto lo stesso, perché li ho fatti sentire dei vermi🐛. Gli ho detto che per me era un ricordo
Siamo una nazione unitaria o c'è ancora il Ducato di Parma separato da quello di Milano ?

Che fatica, vivere in questo Paese

https://www.comune.milano.it/servizi/es ... earch=true

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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

niko29 ha scritto:
sabato 9 luglio 2022, 21:56
Questa è la pagina per le richieste on line del Comune di Milano dove non c'è problema per ottenere gli estratti integrali. Io ne ho richiesti 5 o 6, compreso il mio.
Hanno fatto una piccola resistenza quando ho fatto richiesta per l'integrale di mio fratello, morto nel 2015, ma gli ho risposto per le rIme e me l'hanno fatto lo stesso, perché li ho fatti sentire dei vermi🐛. Gli ho detto che per me era un ricordo
Siamo una nazione unitaria o c'è ancora il Ducato di Parma separato da quello di Milano ?

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https://www.comune.milano.it/servizi/es ... earch=true
prima la pagina del comune di Milano funzionava....sono tre mesi tre che ho fatto delle richieste...il buio piu' assoluto...ho mandato pure delle Pec a questo indirizzo - servizialcittadino@postacert.comune.milano.it- dove di solito mi rispondevano in 15 gg....niente di niente...
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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da niko29 »

Grazie, buono a sapersi

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Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da niko29 »

Comunque il mio intervento era teso a mettere in evidenza che non ci sono leggi che impediscano di rilasciare le copie integrali dei documenti; se c'è diniego evidentemente è una scelta "politica", altrimenti le amministrazioni che le rilasciano sarebbero fuori legge

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