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Matrimonio e Parentela

Inviato: venerdì 14 luglio 2006, 2:00
da Scrambler
Ciao a tutti e scusate in anticipo se l'argomento magari è stato già trattato ma la risposta in questo momento mi preme troppo.. Allora..

Esco con una ragazza bellissima per un paio di volte, abita nella mia città... la conosco di vista ma niente di più... una di queste sere se ne esce dicendo .. sai che i nostri genitori sono cugini di primo grado!?...

Ovviamente bruciandomi all'istante per avermi detto una cosa che ignoravo, mi sono chiesto proiettando in avanti quella che sembrerebbe essere una bella storia, quali problemi potremmo incontrare in quanto parenti anche se un po' lontani....

Se non ho capito male i figli dei cugini di "1° grado" sono di 6° grado calcolando il grado collaterale di parentela giusto!?...e per la legge sul matrimonio sia a livello civile che religioso (entrambi cattolici)... basta per l'annullamento o sarebbe legale la cosa!?!? Come funziona esattamente!?!? Fatemi sapere.... pendo dalle vostre labbr....dita... Ciao... :shock:

Inviato: venerdì 14 luglio 2006, 9:20
da Amministratore
Ciao Scrambler e benvenuto, non ti devi preoccupare del grado di parentela, pensa che in alcuni casi è possibile ottenere l’autorizzazione dal Tribunale anche tra zio/zia e nipote che sono di 3° grado, la questione è regolata dall’articolo 87 del Codice Civile:

Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.


come hai giustamente calcolato tu, con questa ragazza siete parenti di 6° grado e non hai nulla di cui preoccuparti se non dal fatto che parlare di matrimonio dopo solo un paio di volte che uscite assieme . . . . . . . :? :pastore:
Ciao e auguri

Inviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:10
da Scrambler
...:lol: Fiùù...si ti ringrazio per aver chiarito il dilemma... sei stato chiarissimo e velocissimo!!!

Ad ogni modo, si.... era più una curiosità che una necessità... è un pochino presto per fare certi discorsi..!!.. :wedding: Almeno stasera quando usciremo farò il fenomeno dicendo che ho "scartabellato" un po' di codice civile e mi sono informato in materia... (Magnifica l'iconcina del papa col turibolo...voto 10)