Salve a tutti!
Caro bigwidower,
senza la pretesa di essere completamente esaustiva proverò a chiarire un pochino le cose. Allora: Livio, Geo8 e Stefania hanno centrato la questione. L'affinità non è una parentela, ma è un "rapporto" che si instaura grazie alla "coniugio" ossia al vincolo nato dal matrimonio. L'affinità lega i parenti del coniuge A al coniuge B (ma non ai parenti di quest'ultimo) e viceversa. Si calcola in gradi poichè rispecchia la distanza della parentela quindi: tra suocera/o e genero, suocero/a e nuora vi è lo stesso grado che tra genitori e figli: 1 grado di affinità. Tra fratelli/sorelle del coniuge A e il coniuge B 2 gradi e così via...Non vi è affinità e tantomeno parentela tra i cosiddetti "consuoceri" tra i quali infatti vi è solo un "legame genealogico" diretto in causa della celebrazione di matrimonio tra i rispettivi figli.
Quanto alle motivazioni del divieto di matrimonio tra affini, i preti avranno pure avuto qualche lato originale ma non si inventavano nulla

tanto più che ogni atto trascritto nei registri canonici era sottoposto a controllo periodico dell'autorità superiore, vescovile o arcivescovile a seconda delle diocesi, che ne verificava la corrispondenza delle qualità estrinseche (forma) ed intrinseche (sostanza) eventualmente apponendo note sulla tenuta del registro stesso. Per verificare con accuratezza le possibili motivazioni occorre risalire alle norme previste dal codice di diritto canonico e tenere presente che nel corso dei secoli questo codice è stato modificato, quindi per trovare le norme vigenti al momento della richiesta di dispensa sarà opportuno rileggere non il codice attualmente in vigore bensì quello in vigore all'epoca. Può inoltre essere utile la consultazione dell'eventuale documentazione marginale riferibile all'atto di matrimonio studiato, come ad esempio documenti dotali di tipo notarile (contratto, cautio dotis) o reperibili presso il medesimo archivio parrocchiale (stima).
In linea di massima le nostre ricerche non arrivano a toccare il periodo precedente al concilio tridentino per cui si può affermare che dopo di esso il diritto canonico ha vissuto tre fasi fondamentali: prima del 1917 (anno in cui fu promulgato un nuovo cdc), dal 1917 al 1983 (anno della promulgazione dell’attuale cdc), dopo il 1983. Mi pare di aver capito che le norme utili in questo caso sono quelle precedenti al 1917.
Su questi argomenti la discussione fu ampiamente dibattuta in seno alla Chiesa sin dai primi concilii dell'era cristiana; dopo il concilio di Trento, l'impedimento al matrimonio sussisteva tra i coniugi quando
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grado di consanguineità fino al 4° (suscettibile di dispensa)
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legame di affinità fino al 4° (considerato però meno rilevante, se non per i rapporti di “affinitas legitima in linea recta”, cioè 1 grado, poiché trova la sua legittimazione nello “juris ecclesiastici humani” ossia ha la sua base nel diritto positivo delle chiesa e non è “juris naturalis divini”) e il cosiddetto impedimento “publicae honestatis” o quasi affinità (che si instaurava similmente all’affinità quando esisteva un fidanzamento o meglio ancora un matrimonio rato non consumato)
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parentela spirituale, ovvero il legame che si instaurava tra padrino/madrina e battezzato o cresimato, nonchè tra i medesimi padrino/madrina e i genitori del figlioccio in questione (es. A è padrino/madrina al battesimo/cresima di B. Non solo A non può sposare B senza dispensa ma A non potrà sposare neppure la madre/padre di B eventualmente rimasta vedova/o). Oggi questo divieto non esiste più, ma nei secoli presi in considerazione era validissimo.
Spero di esservi stata utile!