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Grado di parentela secondo lo stato civile e la Chiesa
Inviato: venerdì 3 maggio 2013, 20:29
da Segreto18
Buonasera a tutti,
Ho alcuni dubbi a riguardo di : calcolo grado parentale per diritto civile e diritto canonico.
Pertanto dopo lunghe ricerche ho scoperto che ' i cugini che noi chiamiamo 1 grado, ossia ex: figli di due sorelle, in realtà per diritto civile sono classificati 4 grado in linea collaterale. È corretto?
Per quanto riguarda la Chiesa, il calcolo di grado di parentela é ben diverso! ( sempre se sia vero...)
Qualcuno mi sa spiegare come si calcola?
Ovvero sposarsi in chiesa ( consanguineità ) comporta un impedimento se non 'sbloccato' da una dispensa vescovile.
Che grado bisognerebbe presentare al fronte di un matrimonio di due cugini primi ( figli di due sorelle ) ?
Vi ringrazio per l'aiuto!
Inviato: sabato 4 maggio 2013, 1:18
da Giovanna Maria
Salve, forse mi sono un po' persa nella tua richiesta ma mi pare di capire che vuoi conoscere il grado di parentela tra due cugini figli di sue sorelle.
Come hai correttamente osservato per lo stato sussiste il 4 grado di parentela.
Per la chiesa si tratta invece di un legame parentale di 2 grado. Questo tipo di "distanza" richiede sempre il rilascio di una dispensa, che generalmente però non trova particolari ostacoli. Per i documenti necessari a chiedere la dispensa dovrai rivolgerti agli uffici della Curia diocesana di competenza (quella della diocesi in cui risiedi).
Per sapere come si calcola la parentela è molto semplice. Immagina una piramide a gradoni con gli angoli ABC. B nel vertice, A e C sono le persone di cui vuoi calcolare la parentela; B è l'antenato che esse hanno in comune.
Per lo stato: parti da A e conti un gradone per ogni generazione che lo distanzia da B poi ridiscendi nello stesso modo verso C (es. da te a tua madre 1 + da tua madre a tuo nonno 1+ da tuo nonno a tua zia 1+ da tua zia a tuo cugino 1 = 4) e così via.
Per la chiesa: devi contare solo l'"andata" da entrambe le parti e considerare il grado di parentela più lungo (es.: da te a tua madre 1+ da tua madre a tuo nonno 1= 2; poi: da tuo cugino a sua madre 1+ da sua madre al nonno comune 1= 2) in questo caso si parla di 2 grado.
Se ad esempio vuoi contare la distanza dal figlio di tuo cugino a te vedrai che contando tra te e tuo nonno (avo comune) ci sono 2 gradi, tra il figlio di tuo cugino e tuo nonno ce ne sono 3 quindi tra te e il figlio di tuo cugino per la chiesa ci sono 3 gradi di parentela.
Ogni volta che vuoi contare i gradi di parentela disegna su un foglio una piramide metti al vertice l'antenato comune (nonno, bisnonno ecc.) e su ogni gradino a scendere da lui prima i suoi figli poi i nipoti poi i pronipoti ecc. e poi...conta!
Ciao!
Inviato: sabato 4 maggio 2013, 1:24
da Segreto18
Grazie mille! Perfetto, ora mi è tutto chiaro!
Inviato: sabato 4 maggio 2013, 3:47
da Kaharot
Solo una precisazione: non mi risulta che oggi, a norma del Diritto Canonico, il computo della consanguineità sia differente da quello civile. Per il Diritto Canonico (can. 1091) è nullo sempre e in ogni caso il matrimonio fra ascendenti e discendenti in linea diretta (genitori e figli, nonni e nipoti etc...); è sempre vietato, poiché si tratta di un impedimento di diritto naturale.
Nella linea collaterale, invece, è vietato sempre e in ogni caso il matrimonio fra consanguinei di primo e secondo grado (cioè fratelli e sorelle, zii e nipoti) mentre è vietato ma può essere dispensato il matrimonio fra consaguinei di terzo e quarto grado (cioè prozii e pronipoti, cugini). Oltre il quarto grado in linea collaterale non ci sono impedimenti.
E' sempre e in ogni caso vietato anche il matrimonio fra affini in linea retta (ad esempio fra una persona e il coniuge del proprio genitore; stessa cosa per nonni etc...), mentre in linea collaterale non vi è alcun impedimento.
Quindi nel caso sopra riportato si parla di consaguineità di quarto grado in linea collaterale.
Inviato: domenica 5 maggio 2013, 19:25
da clermont
Dopo la promulgazione nel 1983 del nuovo Codice di diritto Canonico da parte di SS Giovanni Paolo II, il calcolo dei gradi di parentela coincide con quello adottato dal Codice italiano.
Inviato: lunedì 6 maggio 2013, 3:11
da Giovanna Maria
clermont ha scritto:Dopo la promulgazione nel 1983 del nuovo Codice di diritto Canonico da parte di SS Giovanni Paolo II, il calcolo dei gradi di parentela coincide con quello adottato dal Codice italiano.
Certamente, ma la confusione iniziale con cui la domanda è stata posta non chiarisce se il richiedente intenda riferirsi ad atti attuali o ad una ricerca genealogica pregressa. Avendo richiesto di conoscere le differenze di computo ho dato per scontato che ci si riferisse ad un computo pregresso anche se ho esemplificato attualizzando il contesto. In ogni caso per la celebrazione delle nozze tra zio e nipote tra i quali intercorrano 3 gradi di consanguineità in linea collaterale o tra cugini primi tra i quali intercorrano 4 gradi di consaguineità sempre in linea collaterale, è attualmente richiesta un dispensa, pena nullità dell'atto, da rilasciarsi a cura del responsabile diocesano dell'ufficio matrimoni.
E' inoltre soggetta a dispensa anche l'unione di due persone legate da affinità di 2 grado in linea collaterale

Inviato: lunedì 6 maggio 2013, 5:01
da Kaharot
Giovanna Maria ha scritto:
E' inoltre soggetta a dispensa anche l'unione di due persone legate da affinità di 2 grado in linea collaterale

E' inesatto, per affinità il Codice di Diritto Canonico intende la condizione che si viene a creare fra una persona e la parentela del coniuge, e in quel caso è nullo il matrimonio in qualunque grado della linea retta, ma non vi è alcun impedimento nella linea collaterale (vedasi can. 1092).
Per quanto riguarda l'adozione, invece, che non viene contemplata nel caso di affinità: è nullo il matrimonio nella linea retta in ogni grado e nella linea collaterale nel I e II grado (vedasi can. 1094).

Inviato: lunedì 6 maggio 2013, 14:05
da Giovanna Maria
Gentile Kaharot, ha ragione. C'è un'inesattezza.
Ho infatti omesso di specificare che la dispensa in caso di affinità collaterale di secondo grado è quella richiesta dallo Stato Italiano il quale all'art. 87 primo comma del Codice Civile prevede che "[...] Non possono contrarre matrimonio fra loro [...] 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado" salvo dispensa (quì ho abbreviato ma il dettato dell'articolo è completo e descrive con dovizia di particolari la procedura). Nel caso di matrimonio solo religioso naturalmente non se ne terrà conto. Nel caso di matrimonio civile o concordatario andrà considerato.
Grazie per avermelo fatto notare.
Cari saluti e buon lavoro a tutti!

Inviato: lunedì 6 maggio 2013, 16:35
da Kaharot
Giovanna Maria ha scritto:Gentile Kaharot, ha ragione. C'è un'inesattezza.
Ho infatti omesso di specificare che la dispensa in caso di affinità collaterale di secondo grado è quella richiesta dallo Stato Italiano il quale all'art. 87 primo comma del Codice Civile prevede che "[...] Non possono contrarre matrimonio fra loro [...] 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado" salvo dispensa (quì ho abbreviato ma il dettato dell'articolo è completo e descrive con dovizia di particolari la procedura). Nel caso di matrimonio solo religioso naturalmente non se ne terrà conto. Nel caso di matrimonio civile o concordatario andrà considerato.
Grazie per avermelo fatto notare.
Cari saluti e buon lavoro a tutti!

E' un'incongruenza terminologica fra religioso e civile, che non avevo mai notato, l'ho vista in questi giorni, rispondendo a questa domanda. E' strano che, nell'adeguare la terminologia canonica a quella civile, sia rimasta questa differenza fra "affinità e adozione". E' normale che ci si confonda. Ma abbiamo fatto un pò di chiarezza tutti insieme.