Vediamo cosa dice il d. l.vo 196/03 (Codice Privacy):
Art. 4 comma 4)
Ai fini del presente codice si intende per "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato.
Art. 5
Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
Art. 13
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.
Tale disposizione non si applica se l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 23
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Art. 24
Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando:
c) il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 26
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 101
I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Allegato A - Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati
personali per scopi storici - Art. 10
L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
Allegato A - Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici - Art. 11
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita' degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Ciò premesso va osservato che:
1) la pubblicazione va intesa come diffusione, cioè il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;
2) i dati come la nascita, il nome e cognome, la residenza sono dati personali comuni, mentre quelli relativi al battesimo e al matrimonio religioso possono essere sensibili se permettono l'individuazione della religione dell'interessato;
3) se riesci a dimostrare che hai cercato di avvisare gli interessati attraverso l'unico canale di comunicazione a tua conoscenza (che poi è lo stesso attraverso il quale hai ricevuto i dati) e che avvisarli per altre forme sarebbe troppo oneroso o impossibile, ragionevolmente sei nel caso del'esenzione all'informativa dell'art. 13;
4) i dati comuni ottenuti da anagrafi e parrocchie dovrebbero rientrare nel caso di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 per il cui trattamento non è necessario il consenso;
5) le regole per la diffusione dei dati per fini storici dell'art. 11 del codice di deontologia sono applicabili ai doumenti "storici", per cui ai dati relativi a persone viventi o comunque non molto vecchi non è applicabile;
5) per i dati sensibli è richiesto il consenso scritto e i dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi.
Alla luce di tutto ciò secondo me
devi fare solo attenzione ai dati relativi ai battesimi e ai matrimoni. Se poi hai informazioni relative a processi giudiziari o altri dati sensibili, allora devi stare molto attento e sarebbe meglio che non li pubblicassi.
A parte il lato legale, è mia opinione personale che
non sia corretto eticamente e moralmente pubblicare dati personali di una persona a sua completa insaputa. Quindi, se in fase di raccolta le persone non potevano immaginare lontanamente che potevano finire in una pubblicazione, io non pubblicherei quei dati.
Se nel tuo sito di famiglia hai già incluso queste informazioni ... beh allora amen: hai già effettuato una diffusione che è equivalente alla pubblicazione!
Spero di esserti stato utile

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Ciao e buon lavoro.
Raffaele