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D.P.R. 30-5-1989 n. 223
Inviato: giovedì 1 novembre 2007, 12:12
da trim_de_brim
tanto per aver le idee chiare
come è interpretabile l'articolo
Articolo 33
Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i
certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
cioè quali sono le limitazioni di legge
ciao
Claudio
D.P.R. 30-5-1989 n. 223
Inviato: domenica 4 novembre 2007, 1:12
da Borgafr
trim_de_brim
credo tutto quello che è previsto da altre leggi riguardanti l'argomento, come per esempio quelle sulla privasi.
borgafr
Inviato: lunedì 5 novembre 2007, 15:49
da trim_de_brim
ne sei sicuro?
ciao
D.P.R. 30-5-1989 n. 223
Inviato: martedì 6 novembre 2007, 0:37
da Borgafr
NO!
la mia è solo una interpretazione, che a me sembra logica.
Ci vorrebbe il parere di un'avvocato o di un giudice per sapere se è quella giusta!
borgafr
Inviato: martedì 6 novembre 2007, 19:38
da fdipopolo
Visto che ogni richiesta deve essere prorocollata dal Comune cui si fa richiesta, la limitazione potrebbe essere nello specificare il motivo per cui si richiedono gli atti. Se si fa richiesta e si specifica che lo stato di famiglia (anche di persone ancora vive) serve per fini di studio o culturali, allora possono rilasciare i documenti (tanto loro, se succede qualcosa o qualcuno si oppone, hanno la richiesta protocollata con tutti i dati del richiedente). Inoltre sulla richiesta si deve specificare che ci si impegna a rispettare la privacy e via dicendo.
Quindi, secondo me, non c'è nessuna limitazione e la privacy si può aggirare facilmente...tanto se succede qualcosa sanno come risalire al richiedente!