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Inviato: sabato 25 febbraio 2023, 12:02
Excursus storico
I Registri Parrocchiali, insieme agli atti notarili, costituiscono, in gran parte degli Stati Europei, la più antica testimonianza genealogica continuativa, almeno a partire dal XVII secolo.
La loro origine è antichissima, già Giustiniano nelle sue “Novelle” (scritte fra il 535 e 565) fa accenno ad alcuni libri parrocchiali, per lo più riguardanti i matrimoni, di cui non rimangono oggi tracce.
A partire del XIV secolo abbiamo la sporadica presenza di Registri Parrocchiali, ricordiamo ad esempio, i Libri dei Battezzati di Gemona (1379), di Siena (1381), di Firenze (1428) e di Bologna (1459).
Nella XXIV Sessione del Concilio di Trento (11 Novembre 1563) si stabilì, finalmente, l’obbligo per i parroci di tenere un’anagrafe ecclesiastica, tenendo i Libri dei Battezzati e dei Matrimoni. In realtà tale prescrizione era dovuta alla diffusa usanza, specialmente nei piccoli paesi, di celebrare matrimoni fra consanguinei, la cui parentela non poteva essere provata se non con documenti scritti, e per evitare la poligamia (veniva, infatti, istruito un processo per provare lo stato libero dei nubendi).
Nel 1614 Paolo V, regolamentando le norme per la compilazione dei registri, aggiungeva ai suddetti, anche i Libri dei Defunti, dei Cresimati e lo Status Animarum.
Sono questi i documenti che compongono la cosiddetta Anagrafe Ecclesiastica o Registri Parrocchiali. Ad essi si aggiungono altri tipi di registri, che pure possono fornire notizie sugli antenati, come il Registro delle Messe, i Registri delle Confraternite e altri documenti di carattere economico e notarile.
Attualmente il Codice di Diritto Canonico, promulgato da S. Giovanni Paolo II il 25 Gennaio 1983 al can. 535 §1-2 prescrive i Registri dei Battezzati (con annotazione di Cresima e Matrimonio), dei Matrimoni e dei Defunti, è inoltre obbligatorio il Registro dei Cresimati (Delibera CEI n.62); sono poche, tuttavia, le Parrocchie che tengono il Registro dei Defunti.
Cosa trovi nei Registri Parrocchiali
Nei Registri Parrocchiali si possono trovare importanti notizie anagrafiche e, talvolta, di altro genere sui nostri antenati, la precisione e la completezza delle informazione dipende sia dall’epoca che dalla sensibilità dei parroci che redigevano i documenti.
Libri dei Battezzati
In un atto di Battesimo si trovano, generalmente annotati: il giorno del battesimo, il giorno di nascita (talvolta anche l’orario), i genitori del battezzato, il nome imposto al battezzato, i padrini.
Libri dei Cresimati
Generalmente sono i più scarni, vi si trova annotata la data della Cresima, il nome del vescovo che l’ha amministrata, il nome del cresimato, i genitori e il padrino (che quasi sempre è un sacerdote o un nobile del paese, che fa da padrino a tutti i cresimati di quel dato giorno).
Libri dei Matrimoni
A volte comprendono (o sono accompagnati) dai Libri delle Denunciazioni (ossia delle Pubblicazioni), contengono la data del matrimonio, i giorni delle pubblicazioni, il sacerdote celebrante, i nomi degli sposi e dei loro genitori, eventuale nome dei coniugi defunti, i nomi dei testimoni.
Libri dei Defunti
I più completi contengono la data della morte, il nome del defunto, i genitori, il coniuge, se ha ricevuto i sacramenti e quale sacerdote li ha amministrati, e la data e il luogo di sepoltura.
Status Animarum
Questo tipo di registro, simile ai Riveli, era una sorta di censimento semplificato e si redigeva in prossimità della Pasqua, diviso per quartieri, conteneva nome, paternità, maternità ed età del capofamiglia, idem del coniunge, e nomi ed età dei figli e di eventuali altri abitatori della casa (come servitù o parenti). Sono anche i registri più rari da trovare.
Formule standard
All’inizio gli atti furono redatti, assai spesso, in lingua vernacolare, in maniera sintetica e molto abbreviata, secondo l’uso di scrittura del tempo. Con la regolamentazione delle norme, invece, furono “consigliate” delle formule, per evitare che gli atti fossero mancanti di qualche informazione.
In genere tali formule si trovano identiche ovunque, salve le modifiche dovute alla fantasia o alla pigrizia dei redattori.
Atto di Battesimo celebrato dal Sacerdote
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Ego Sac. D. XX Capp(ellanus) Sacr(mentalis) baptizavi infantem hodie (o die XX) natum/natam ex XX et YY jug(alibus), cui impositum fuit nomen XX. Patrini fuerunt XX et YY.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
Io Sacerdote don XX Cappellano Sacramentale battezzai un bambino/bambina nato/a oggi (o il giorno XX) da XX e YY coniugi, a cui fu imposto il nome XX. Padrini furono XX e YY.
Atto di Battesimo in mortis periculo(celebrato in casa dall’ostetrica perché il bambino fu in pericolo di morte).
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Natus/a est XX filius/a XX et YY, quem ob imminente mortis periculo in domo rite baptizavit YY obstetrix probata ut mihi retulit, die XX portatus/a est infans predictus/a ad ecclesiamo ipsisque ego d. XX sacras ceremonias ac preces adhibui idemque nomen imposui, quibus ceremoniis interfuit dicta YY.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
È nato/a un bambino/a figlio/a di XX e YY, che, per l’imminente pericolo di morte fu battezzato in casa secondo il rito (romano) da YY, ostetrica di provata fede come mi fu riferito, il giorno XX il/la predetto/a infante fu portato/a in chiesa e io don XX ho aggiunto le sacre cerimonie e preghiere e gli ho imposto lo stesso nome, alle dette cerimonie fu presente YY (l’ostetrica).
Atto di Matrimonio
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Denuntiationibus premissis tribus diebus festivis et continuis inter missarum sollemnia, quarum prima fuit die XX, secunda vero die XX, et tertia die XX habita, nulloque leg(iti)mo can(oni)co impedimento detecto, Ego Sac. d. XX Cap(pellanus) Cur(atus) huius Paroecie, XX filium XX et YY jug(alium) huius civitatis et Paroeciae (o civitatis XX et Paroecie XX) et YY filiam XX et YY jug(alium) huius civitatis et Paroeciae (o civitatis XX et Paroecie XX) interrogavi et eorum mutuo consensu habito per verba de presenti in Matrimonio coniunxi, coram testibus XX et XX.
Postea in Missae celebratione benedixi.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
Premesse le tre denunciazioni (pubblicazioni) in tre giorni festivi continui durante le messe solenni, di cui la prima fu il giorno XX, la seconda il giorno XX e la terza il giorno XX, e non avendo trovato alcun impedimento legittimo o canonico, io Sac. don XX Cappellano Curato di questa parrocchia, ho interrogato XX figlio di XX e YY coniugi di questa città e parrocchia (o della città XX e della parrocchia XX) e YY figlia di XX e YY coniugi di questa città e parrocchia (o della città XX e della parrocchia XX) e avuto il loro mutuo consenso tramite le parole di presenza li ho congiunti in matrimonio, davanti i testimoni XX e XX. E poi nella celebrazione della messa li ho benedetti.
Atto di Morte
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
XX filus XX et YY aetatis suae annorum XX in Com(munione) S(anctae) M(atris) Ecc(lesiae) animam Deo reddidit, confessus, sanctissimoque viatico refectus et sacri olei unctione corroboratus a Sac(erdote) d. XX die XX, cuius corpus die XX sepultum fuit in Ecclesiae XX et a Sac(erdote) XX associatum.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
XX figlio di XX e YY all’età sua di anni XX in comunione con la Santa Madre Chiesa rese l’anima a Dio, confessato, saziato del santissimo Viatico, rafforzato dall’unzione del Sacro Olio dal sacerdote don XX il giorno XX, il cui corpo il giorno XX fu sepolto nella chiesa XX e accompagnato dal sacerdote XX.
Status Animarum
(Quaterii XX)
XX filius XX et YY an. XX
YY eius coniunge filia XX et YY an. XX
XX filius an. XX
YY filia an. XX
Traduzione:
(Quartiere XX)
XX figlio di XX e YY di anni XX
YY sua moglie figlia di XX e YY di anni XX
XX figlio di anni XX
YY figlia di anni XX
I Registri Parrocchiali, insieme agli atti notarili, costituiscono, in gran parte degli Stati Europei, la più antica testimonianza genealogica continuativa, almeno a partire dal XVII secolo.
La loro origine è antichissima, già Giustiniano nelle sue “Novelle” (scritte fra il 535 e 565) fa accenno ad alcuni libri parrocchiali, per lo più riguardanti i matrimoni, di cui non rimangono oggi tracce.
A partire del XIV secolo abbiamo la sporadica presenza di Registri Parrocchiali, ricordiamo ad esempio, i Libri dei Battezzati di Gemona (1379), di Siena (1381), di Firenze (1428) e di Bologna (1459).
Nella XXIV Sessione del Concilio di Trento (11 Novembre 1563) si stabilì, finalmente, l’obbligo per i parroci di tenere un’anagrafe ecclesiastica, tenendo i Libri dei Battezzati e dei Matrimoni. In realtà tale prescrizione era dovuta alla diffusa usanza, specialmente nei piccoli paesi, di celebrare matrimoni fra consanguinei, la cui parentela non poteva essere provata se non con documenti scritti, e per evitare la poligamia (veniva, infatti, istruito un processo per provare lo stato libero dei nubendi).
Nel 1614 Paolo V, regolamentando le norme per la compilazione dei registri, aggiungeva ai suddetti, anche i Libri dei Defunti, dei Cresimati e lo Status Animarum.
Sono questi i documenti che compongono la cosiddetta Anagrafe Ecclesiastica o Registri Parrocchiali. Ad essi si aggiungono altri tipi di registri, che pure possono fornire notizie sugli antenati, come il Registro delle Messe, i Registri delle Confraternite e altri documenti di carattere economico e notarile.
Attualmente il Codice di Diritto Canonico, promulgato da S. Giovanni Paolo II il 25 Gennaio 1983 al can. 535 §1-2 prescrive i Registri dei Battezzati (con annotazione di Cresima e Matrimonio), dei Matrimoni e dei Defunti, è inoltre obbligatorio il Registro dei Cresimati (Delibera CEI n.62); sono poche, tuttavia, le Parrocchie che tengono il Registro dei Defunti.
Cosa trovi nei Registri Parrocchiali
Nei Registri Parrocchiali si possono trovare importanti notizie anagrafiche e, talvolta, di altro genere sui nostri antenati, la precisione e la completezza delle informazione dipende sia dall’epoca che dalla sensibilità dei parroci che redigevano i documenti.
Libri dei Battezzati
In un atto di Battesimo si trovano, generalmente annotati: il giorno del battesimo, il giorno di nascita (talvolta anche l’orario), i genitori del battezzato, il nome imposto al battezzato, i padrini.
Libri dei Cresimati
Generalmente sono i più scarni, vi si trova annotata la data della Cresima, il nome del vescovo che l’ha amministrata, il nome del cresimato, i genitori e il padrino (che quasi sempre è un sacerdote o un nobile del paese, che fa da padrino a tutti i cresimati di quel dato giorno).
Libri dei Matrimoni
A volte comprendono (o sono accompagnati) dai Libri delle Denunciazioni (ossia delle Pubblicazioni), contengono la data del matrimonio, i giorni delle pubblicazioni, il sacerdote celebrante, i nomi degli sposi e dei loro genitori, eventuale nome dei coniugi defunti, i nomi dei testimoni.
Libri dei Defunti
I più completi contengono la data della morte, il nome del defunto, i genitori, il coniuge, se ha ricevuto i sacramenti e quale sacerdote li ha amministrati, e la data e il luogo di sepoltura.
Status Animarum
Questo tipo di registro, simile ai Riveli, era una sorta di censimento semplificato e si redigeva in prossimità della Pasqua, diviso per quartieri, conteneva nome, paternità, maternità ed età del capofamiglia, idem del coniunge, e nomi ed età dei figli e di eventuali altri abitatori della casa (come servitù o parenti). Sono anche i registri più rari da trovare.
Formule standard
All’inizio gli atti furono redatti, assai spesso, in lingua vernacolare, in maniera sintetica e molto abbreviata, secondo l’uso di scrittura del tempo. Con la regolamentazione delle norme, invece, furono “consigliate” delle formule, per evitare che gli atti fossero mancanti di qualche informazione.
In genere tali formule si trovano identiche ovunque, salve le modifiche dovute alla fantasia o alla pigrizia dei redattori.
Atto di Battesimo celebrato dal Sacerdote
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Ego Sac. D. XX Capp(ellanus) Sacr(mentalis) baptizavi infantem hodie (o die XX) natum/natam ex XX et YY jug(alibus), cui impositum fuit nomen XX. Patrini fuerunt XX et YY.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
Io Sacerdote don XX Cappellano Sacramentale battezzai un bambino/bambina nato/a oggi (o il giorno XX) da XX e YY coniugi, a cui fu imposto il nome XX. Padrini furono XX e YY.
Atto di Battesimo in mortis periculo(celebrato in casa dall’ostetrica perché il bambino fu in pericolo di morte).
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Natus/a est XX filius/a XX et YY, quem ob imminente mortis periculo in domo rite baptizavit YY obstetrix probata ut mihi retulit, die XX portatus/a est infans predictus/a ad ecclesiamo ipsisque ego d. XX sacras ceremonias ac preces adhibui idemque nomen imposui, quibus ceremoniis interfuit dicta YY.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
È nato/a un bambino/a figlio/a di XX e YY, che, per l’imminente pericolo di morte fu battezzato in casa secondo il rito (romano) da YY, ostetrica di provata fede come mi fu riferito, il giorno XX il/la predetto/a infante fu portato/a in chiesa e io don XX ho aggiunto le sacre cerimonie e preghiere e gli ho imposto lo stesso nome, alle dette cerimonie fu presente YY (l’ostetrica).
Atto di Matrimonio
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
Denuntiationibus premissis tribus diebus festivis et continuis inter missarum sollemnia, quarum prima fuit die XX, secunda vero die XX, et tertia die XX habita, nulloque leg(iti)mo can(oni)co impedimento detecto, Ego Sac. d. XX Cap(pellanus) Cur(atus) huius Paroecie, XX filium XX et YY jug(alium) huius civitatis et Paroeciae (o civitatis XX et Paroecie XX) et YY filiam XX et YY jug(alium) huius civitatis et Paroeciae (o civitatis XX et Paroecie XX) interrogavi et eorum mutuo consensu habito per verba de presenti in Matrimonio coniunxi, coram testibus XX et XX.
Postea in Missae celebratione benedixi.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
Premesse le tre denunciazioni (pubblicazioni) in tre giorni festivi continui durante le messe solenni, di cui la prima fu il giorno XX, la seconda il giorno XX e la terza il giorno XX, e non avendo trovato alcun impedimento legittimo o canonico, io Sac. don XX Cappellano Curato di questa parrocchia, ho interrogato XX figlio di XX e YY coniugi di questa città e parrocchia (o della città XX e della parrocchia XX) e YY figlia di XX e YY coniugi di questa città e parrocchia (o della città XX e della parrocchia XX) e avuto il loro mutuo consenso tramite le parole di presenza li ho congiunti in matrimonio, davanti i testimoni XX e XX. E poi nella celebrazione della messa li ho benedetti.
Atto di Morte
A(nno) D(omini) MillesimoXXX die vero XX mensis XX
XX filus XX et YY aetatis suae annorum XX in Com(munione) S(anctae) M(atris) Ecc(lesiae) animam Deo reddidit, confessus, sanctissimoque viatico refectus et sacri olei unctione corroboratus a Sac(erdote) d. XX die XX, cuius corpus die XX sepultum fuit in Ecclesiae XX et a Sac(erdote) XX associatum.
Traduzione:
Anno del Signore 1XXX giorno XX del mese XX
XX figlio di XX e YY all’età sua di anni XX in comunione con la Santa Madre Chiesa rese l’anima a Dio, confessato, saziato del santissimo Viatico, rafforzato dall’unzione del Sacro Olio dal sacerdote don XX il giorno XX, il cui corpo il giorno XX fu sepolto nella chiesa XX e accompagnato dal sacerdote XX.
Status Animarum
(Quaterii XX)
XX filius XX et YY an. XX
YY eius coniunge filia XX et YY an. XX
XX filius an. XX
YY filia an. XX
Traduzione:
(Quartiere XX)
XX figlio di XX e YY di anni XX
YY sua moglie figlia di XX e YY di anni XX
XX figlio di anni XX
YY figlia di anni XX