La disposizione ( o per meglio dire il Canone ) della XXIV sessione del Concilio di Trento, decreta l'obbligo di tenuta dei registri relativi ai battesimi ed ai matrimoni ( il registro dei morti non era obbligatorio ). Successivamente, Papa paolo V "ratifica" la questione, disponendo anche la trascrizione delle cresime e delle morti, nonchè dello stato delle anime ( Rituale Romanum - 1614 ).Stefania_Fangarezzi ha scritto: Altra cosa sono i transunti, o copie, o duplicati che dir si voglia. Per disposizione conciliare (si tratta sempre del Concilio di Trento, ma l'applicazione della norma non so di preciso a che anno risalga), i Parroci erano tenuti a inviare annualmente alla Diocesi copia degli atti (attenzione,degli ATTI, non dei REGISTRI) di nascita, matrimonio, morte che venivano formati nella loro parrocchia.
Di fatto, non ricordo obblighi di produrre copie, nei canoni del Concilio di Trento e nemmeno nelle successive disposizioni ( da Paolo V a Benedetto XIV e successivi Concili Vaticano I e II ) ma di sicuro, tale obbligo era presente nel primo Codice di Diritto Canonico (1917), dove al paragrafo 3 del Canone 470, si legge:
"In fine cuiuslibet anni parochus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem transmittat, excepto libro de statu animarum"
.....e per "authenticum exemplar librorum" io intendo a tutti gli effetti una copia integrale del registro.
Ad ogni modo, con o senza vincoli antecedenti il XX° secolo e sebbene tale obbligo nel CIC vige per soli 70 anni ( il secondo ed attuale codice vede la luce nel 1983 ), sono poche le Curie che detengono qualsivoglia copia di atti o registri delle proprie parrocchie.
Saluti
Walter Santantonio