MASTROLINDO ha scritto:Caro Fullons2 se hai voglia di leggere i post contenuti in "legislatura genealogica" (nel forum: Per le mie ricerche) ti renderai conto che al di là delle leggi e di tutto quello che si scrive nel forum, gli USC sono quelli che decidono! Dico questo perchè nonostante avessi interessato il Difensore Civico della regione Veneto, visto il rifiuto di mandarmi le copie integrali da parte del Comune di Tarzo, non sono riuscito nell'intento. La diatriba è andata avanti per mesi anche perchè adducevano continuamente pretesti per non inviare il richiesto: erano decorsi 70 anni ma vi erano annotazioni a margine più recenti, il motivo "ricerche storiche familiari" non era sufficiente e ultimo, ma non ultimo, non era comprovato un 'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante". Per farla breve, dopo aver offeso l'intero ufficio di Stato Civile (il ricorso al Difensore Civico non era piaciuto!) mi sono visto arrivare i 30 atti richiesti non in copia integrale ma come estratto per riassunto.
Alla fine dopo questo braccio di ferro mi sono accontentato comunque di quello che mi hanno inviato. Voglio precisare che al telefono il Difensore Civico mi ha fatto capire che non poteva comunque fare pressione più di tanto, viste le leggi, ma pregava l'USC di riconsiderare la faccenda. Questo è quanto. Auguri
Di rado intervengo in questo forum, in quanto ci sono già molte persone preparate che rispondono con cognizione di causa ma oggi mi sento in dovere di esprimere il mio dissenso verso la sua risposta, motivandolo con un contributo personale.
Innanzitutto,
"al di là delle leggi" al mio orecchio suona come una rinuncia di chi non ha fatto valere a fondo i suoi diritti, dando scarsa importanza alla legislazione vigente.
Ciò premesso, il primo comma dell’Art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 indica che l’estratto per copia integrale di un atto può essere rilasciato a
“chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”. Pacifico quindi che rispettati i requisiti, nessun ufficio di stato civile può negarci il documento. Semmai, la copia integrale come noi la intendiamo (copia fotostatica o fotocopia) viene rilasciata per comodità, in quanto seppur non sia un documento redatto con tutte le annotazioni integrali previste, essa risponde ai requisiti. Quindi, anche se il registro dovesse prevedere una copia in A3 (dimensione supportata dalle più comuni fotocopiatrici) e manchi la debita attrezzatura nell'ufficio, l'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di fornire un estratto con tutte le informazioni di rilievo (fatte salve eventuali annotazioni postume).
Il condizionale nell’articolo è d’obbligo in quanto il rilascio è previsto se si soddisfano determinate condizioni, le quali sono espresse nell’Art.177 D.Lgs 196/2003. Nel nostro caso, spesso, la terza ipotesi del comma 3:
“ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto”, dove
“ovvero” non è integrazione delle due ipotesi precedenti ma un'alternativa.
Quindi l’interesse personale verso cui qualche ufficio potrebbe sollevare dei dubbi, può essere pacificamente risolto, chiedendo il documento per scopi Storico-Genealogici, data la decorrenza della formazione dell’atto.
A corollario di quanto scrivo, vi invito a leggere il “Massimario per l’ufficiale di stato civile” (
http://www.interno.gov.it/mininterno/ex ... e_2012.pdf) pagine 19,20 e 21.
In 10 anni che faccio richieste di copie integrali agli uffici di stato civile (in tutto il nord-Italia), ammetto che in qualche occasione ci siano state delle difficoltà ma ho sempre ricevuto il documento richiesto.
Appare chiaro che, in caso di ricerche per conto terzi, sarebbe sempre opportuno avere con se un'autorizzazione del discendente e copia di un suo documento d’identità. Seppur non obbligatori, sono di grande aiuto e di facile realizzo.
Quindi la copia integrale (documento) sarà richiesta a scopo di ricerca Storico-Genealogica, ai sensi dell'art. 107 DPR 3/11/2000 - n° 396 (Estratti per copia integrale), avvalendosi ai sensi della terza ipotesi, comma 3, Art.177 D.Lgs 196/2003.
Prima di fare la debita richiesta all’ufficio di stato civile, consiglio vivamente un contatto telefonico preventivo per fugare qualsiasi dubbio sulla disponibilità di detto ufficio e muoversi di conseguenza. Se chiedere copie integrali fa parte del vostro lavoro, fate le richieste via PEC che conviene di più.
Inoltre, sento spesso che le amministrazioni Comunali richiedono una spesa a fronte del rilascio di copie integrali. Se la richiesta ha dati precisi e corretti non è prevista nessuna spesa. Se le generalità e sopratutto le date sono mancanti, generiche od errate, potrebbe essere considerata “ricerca storica”, la quale prevede una spesa amministrativa che potrebbe divergere da Regione a Regione ma indicativamente sarà di 5 Euro per individuo, più bollo.
Saluti
Walter Santantonio