Se sono decorsi 100 anni il segreto non è più tutelato dalla legge:
Decreto legislativo 490/1999
Art. 107
Accesso agli archivi di Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n.
854; artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente
consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere
riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo
la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente
private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti
dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data
della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, puo'
permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di
carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti
nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero
dell'interno ha facolta' di avvalersi del parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti
riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati
negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o
lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina
stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredita' o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia
porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure
quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei
depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona
da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei
confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti
patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.
Tra l'altro c'è anche una proposta di legge che modificherebbe gli attuali termini, ma non so come stia procedendo:
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/P ... 7844.shtml