Buongiorno a tutti,
dopo un periodo di pausa forzata, sono tornata ad occuparmi della mia genealogia, e alla prima richiesta fatta al comune
per ottenere un atto di morte perun mio bisnonno, mi arriva questa risposta.
Si comunica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 che la Vs. istanza,
|X| allegata,
|_| avente per oggetto , qui pervenuta in data … registrata al n. … del Protocollo generale di questo Ente,
risulta (vedere motivi contrassegnati con X):
|X| INAMMISSIBILE poiché:
|X| Stato civile. In seguito alla modifica del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotta dal D.Lgs. 101/2018, ed alla conseguente abrogazione dell’art. 177 del medesimo, il rilascio di estratti dai registri dello stato civile, indipendentemente dall’anno di formazione dell’atto, richiesti da soggetti diversi dal diretto interessato cui gli atti si riferiscono, è necessario il possesso di un interesse giuridicamente rilevante per cui procedere al rilascio degli estratti per riassunto/copia integrale. Tale interesse non è indicato nell’istanza.
|_| Stato civile – certificati/estratti per riassunto di nascita con generalità dei genitori. In seguito alla modifica del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotta dal D.Lgs. 101/2018, ed alla conseguente abrogazione dell’art. 177 del medesimo, il rilascio di estratti dai registri dello stato civile, indipendentemente dall’anno di formazione dell’atto, richiesti da chiunque, è necessario il possesso di un interesse giuridicamente rilevante per cui procedere al rilascio degli estratti per riassunto/copia integrale e dei certificati. In ossequio al dettato del combinato disposto dell’art. 2 L. 1064/1955 e artt. 2 e 3 del D.P.R. 432/1957 l’indicazione delle generalità dei genitori nei certificati ed estratti di nascita è ammesso solo quando finalizzato «all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione». Tale interesse non è indicato nell’istanza.
|_| Anagrafe. L’art. 35, comma 4, del D.P.R. 223/1989 Nuovo regolamento anagrafico, contempla il rilascio di certificazione relativa a situazioni anagrafiche pregresse (certificati storici) qualora ricorra il caso della necessità di tutelare un interesse giuridicamente rilevante. Tale interesse non è indicato nell’istanza.
|_| Delegati/Procuratori/Agenzie. Il richiedente il certificato/estratto non è latore del suesposto interesse. L’istanza è priva di copia della procura con cui il richiedente ha conferito a codesto delegato/procuratore/agenzia l’incarico a presentare l’istanza per proprio conto.
|X| IMPROCEDIBILE poiché:
|X| L’istanza non soddisfa i requisiti di identificazione di cui al combinato disposto degli artt. 38 D.P.R. 445/2000, 45 e 65 D.Lgs. 82/2005, che a Vs. agio si allegano (firma + copia documento oppure firma digitale).
|_| Si rammenta che l’uso della posta elettronica certificata (PEC) soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento U.E. n. 910/2014 EIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato (medesima validità della tradizionale posta raccomandata con avviso di ricevimento), ma attualmente non anche quelli per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (identificazione del mittente), di cui agli artt. 43 e 44 del suddetto Regolamento U.E.
Si prega di fornire sempre sul testo dell’istanza tutti gli elementi identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e comune di residenza, recapiti telefonici ed e-mail).
Si informa che in ogni caso:
- non si effettuano ricerche in base ad istanze non circostanziate (nome, cognome, dati di nascita e di evento puntuali) in quanto si configurerebbe come accesso ai registri ed archivi d’Anagrafe e dello Stato civile, fattispecie che è sempre esclusa;
- non si dà luogo a spedizioni postali di documenti con spese a carico di questo Ente.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso:
|_| Anagrafe. Gerarchico improprio al Prefetto di Padova entro 30 giorni ovvero giurisdizionale al Giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile (Circ. Min. Interno – DAIT n. 17/2011). In quest’ultimo caso si rammenta la facoltà prevista dal combinato disposto degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ., cui non si mancherà di ricorrere, in considerazione del fatto che il Sindaco gestisce la tenuta dell’anagrafe per conto del Ministero dell’Interno.
|X| Stato civile. Al Giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile (art. 95 D.P.R. 396/2000) [cfr. sentenze Cass. civ. 12.03.2018 n. 589 e 14.05.2018 n. 11696].
Tengo a precisare che il documento di identita' lo avevo mandato con una mail subito dopo perche' mi ero accorta che non l'avevo allegato. Secondo voi come mi devo comportare?
Grazie per l'aiuto.
Andra' tutto bene!!!!!
risposta da comune,
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Re: risposta da comune,
Leggendo il Massimario degli atti di Stato civile, si evince (come sapevo io) che trascorsi 70 anni dalla redazione del documento richiesto, non sussiste più "l'interesse personale e concreto". Direi che gli ufficiali di stato civile, obbligati per legge a fare ciò che chiede il privato cittadino, si "smarcano" tirando fuori questa storia dell'interesse personale e concreto.
Secondo me, i dinieghi che spesso leggo da altri utenti, si avvicinano all'abuso e omissione in atti d'uffico. Che ne dite di questa mia interpretazione?
Io le ultime richieste (via PEC) le ho fatte aggiungendo la seguente dicitura e nessuno si è ancora rifiutato:
"La ricerca che sto svolgendo segue le regole del garante della Privacy come da: "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018"
Secondo me dovresti rifare una seconda istanza senza dimenticare tuo documento di riconoscimento: la spedizione successiva del documento, se via PEC, non ha valore legale se non viene espressamente richiamato il codice identificativo protocollare del messaggio precedente a cui volevi riferirti. Se l'ufficiale è un pignolo, lì ha tutto ciò che gli serve per respingere la tua richiesta.
Saluti.
Francesco.
Secondo me, i dinieghi che spesso leggo da altri utenti, si avvicinano all'abuso e omissione in atti d'uffico. Che ne dite di questa mia interpretazione?
Io le ultime richieste (via PEC) le ho fatte aggiungendo la seguente dicitura e nessuno si è ancora rifiutato:
"La ricerca che sto svolgendo segue le regole del garante della Privacy come da: "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018"
Secondo me dovresti rifare una seconda istanza senza dimenticare tuo documento di riconoscimento: la spedizione successiva del documento, se via PEC, non ha valore legale se non viene espressamente richiamato il codice identificativo protocollare del messaggio precedente a cui volevi riferirti. Se l'ufficiale è un pignolo, lì ha tutto ciò che gli serve per respingere la tua richiesta.
Saluti.
Francesco.
- dondi61
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Re: risposta da comune,
Grazie Francesco....faro' così.
Buona domenica!
Buona domenica!
- dondi61
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Re: risposta da comune,
Rimandata la richiesta, speriamo bene!
Grazie.

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