Ius Sanguinis

Se desiderate ritrovare antenati o parenti emigrati all'estero nei secoli scorsi, postate qui i vostri appelli.

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Patrignano
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Ius Sanguinis

Messaggio da Patrignano »

Vi propongo una curiosità....conoscete lo ius sanguinis ? In poche parole per diritto di ''sangue'' ( ovvero ascendenza ) potete prendere la doppia cittadinanza di un paese straniero ....io ho una persona , la quale ha dal quadrisavolo in poi da parte della bisnonna materna ( Damaso Port 1834 - 1902 ) che era nato a Folgaria . Trento , lei può prendere la doppia cittadinanza ( italiano - tedesca ) ?

Rachis
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Dal sito del Ministero dell'Inetrno:

"Lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo "ius sanguinis", imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.


La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

La disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una nuova ipotesi di ius soli proprio con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.


Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "iure communicatio", ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti."

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Dal sito del Ministero dell'Inetrno:

"Lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo "ius sanguinis", imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.


La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

La disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una nuova ipotesi di ius soli proprio con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.


Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "iure communicatio", ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti."

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Patrignano
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Messaggio da Patrignano »

è esattamente quello che c'è scritto nel mio libro di Diritto Pubblico :-)...ma in conclusione può o non può ?

Rachis
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Messaggio da Rachis »

Prova a guardare qui:
Quali sono le leggi regionali in vigore in Basilicata sulla cittadinanza italiana?
Oltre la legislazione nazionale (la Legge n.91/1992 e i due D.P.R. nn. 572/1993 e 362/1994) , vi sono :


LEGGE COSTITUTIVA
Legge 21 febbraio 1990, n° 6
Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero
Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 maggio 2002 n.16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero
Legge Regionale 20 maggio 2002, n. 19
Interventi di solidarietà in favore degli emigrati lucani nei paesi dell'america latina
Legge 10 novembre 1998, n° 43
Istituzione del centro dei lucani nel mondo
Legge 6 aprile 1999, n° 11
Quanti tipi di cittadinanza esistono?
Esistono tre tipi di cittadinanza: la cittadinanza per nascita, concessa per Decreto del Ministro dell'Interno e concessa per Decreto del Presidente della Repubblica.


Chi è cittadino per nascita?
Chi è nato da padre o madre cittadini italiani, o comunque figli di cittadino italiano maschio. Agli effetti della cittadinanza, sono equiparati ai figli naturali anche i figli riconosciuti o adottati da cittadini italiani. Inoltre è cittadino per nascita anche chi è nato in Italia e i suoi genitori sono cittadini di uno Stato la cui legge stabilisce che il figlio non segue la cittadinanza dei genitori. Viene considerato cittadino per nascita anche chi, purché minorenne, conviveva o convive con un genitore che abbia acquistato, negli anni, la cittadinanza italiana. è importante ricordarsi che se si è per discendenza d’origine italiana si deve, comunque, sempre richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Quali certificati bisogna presentare per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana?
certificati italiani di nascita, matrimonio e morte dell'ascendente maschio che possedeva la cittadinanza e che la trasmette. Si possono richiedere al consolato, che trasmetterà la richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza del tuo avo. In ogni caso, si può tentare una ricerca personale per ottenere questi importanti documenti
è necessario presentare gli stessi certificati anche per tutti i discendenti in linea diretta dell'avo che aveva la cittadinanza italiana, compreso il proprio certificato di nascita
certificato rilasciato dall'Autorità del Paese di emigrazione, attestante che l’avo non si era naturalizzato alla data di nascita dei figli
certificato consolare attestante la non rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo e dei suoi discendenti, compreso te.

Dove bisogna presentare la documentazione?
I certificati devono essere consegnati presso il Consolato italiano della città in cui si risiede.

Quali sono le altre possibilità di diventare cittadino italiano?
Sono tre:
si può chiedere che la cittadinanza venga concessa per Decreto del Ministro dell'Interno. Oltre ad avere ascendenti che hanno avuto la cittadinanza italiana ma l'hanno perduta o vi hanno rinunciato, si deve o prestare effettivo servizio militare per lo Stato italiano oppure essere assunto come impiegato dello Stato italiano, anche all'estero. In questo modo si dovrà dichiarare di voler acquistare la cittadinanza prima di iniziare il servizio militare o all'atto dell'assunzione.
sempre per Decreto del Ministro dell'Interno, si diventa cittadini italiani se si è sposati da almeno tre anni, senza interruzioni dovute a separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con una cittadina italiana.
si può chiedere che venga concessa la cittadinanza per Decreto del Presidente della Repubblica, cioè la cittadinanza per naturalizzazione, che prescinde dall'esistenza di ascendenti italiani. Per ottenerla bisogna o aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato; oppure aver reso "eminenti servizi all'Italia". Entro sei mesi dalla notifica di questi decreti, si deve prestare un giuramento: ossia si deve giurare di fronte al console fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato.

In questi ultimi casi, quali certificati bisogna presentare?
In ogni caso:
atto di nascita;
stato di famiglia;
certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza
certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana
certificato di stato di famiglia o documentazione equipollente
certificato di residenza.

Nel caso in cui si chieda la cittadinanza italiana in conseguenza del matrimonio:
certificato di cittadinanza italiana del coniuge
copia dell'atto di matrimonio o l'estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato trascritto l'atto.

Nel caso in cui si domandi la cittadinanza italiana per D.P.R.:
copia delle dichiarazioni dei redditi;
certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine;
copia del passaporto.

Si ricordi che tutti i certificati devono essere scritti in lingua italiana, con traduzioni autenticate per i certificati del Paese estero. Grazie alle leggi sulla semplificazione amministrativa, alcuni di questi certificati, quelli che si riferiscono allo stato civile italiano, possono essere sostituiti da un'autocertificazione in cui ci si assuma la responsabilità di quanto dichiarato.

Se viene riconosciuta o dichiarata la cittadinanza italiana, si perde la cittadinanza del Paese di residenza?
La Legge n.91/1992 consente il possesso della doppia cittadinanza, salvo che in caso di naturalizzazione, nel qual caso si deve presentare una rinuncia alla cittadinanza originaria. Allo stesso modo non si può possedere la doppia cittadinanza se si è cittadini di uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1963, cioè Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia e Svezia. Inoltre, l'Accordo di cittadinanza italo - argentino del 1971 prevede che il cittadino italiano per nascita possa acquisire la cittadinanza argentina senza perdere quella italiana, rispetto alla quale però restano sospesi tutti i diritti connessi (i diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica, il rilascio di passaporti, i diritti politici, civili, sociali e del lavoro), che vengono regolati dalle leggi argentine. Tali diritti vengono ripristinati se si trasferisce la cittadinanza in Italia: in questo caso restano sospesi i diritti argentini. Come si vede, è una disciplina in origine piuttosto penalizzante: ma un successivo accordo tra l'Italia e l'Argentina l'ha in parte modificata, concedendo la possibilità di presentare al consolato una dichiarazione di revoca della decisione di avvalersi dell'Accordo. In ogni caso, l'Argentina fa parte di quegli Stati che, in caso di acquisto di altra cittadinanza, sospendono l'esercizio di alcuni diritti, in questo caso di quelli politici. Per questo motivo, è meglio informarsi bene sulle leggi del proprio Paese che regolano la doppia cittadinanza: in alcune casi, è possibile che si debba essere costretti a scegliere fra le due cittadinanze.

È possibile che venga rifiutato il decreto di concessione della cittadinanza?
Se il consolato, quando controllerà tutta la documentazione presentata, rileverà qualche falso, non solo verrà rifiutata la cittadinanza, ma verrà anche aperto un procedimento penale.
Vi sono anche altri motivi per cui la cittadinanza può essere rifiutata:
se il richiedente è stato condannato in Italia per un delitto contro la personalità dello Stato italiano (libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale italiano)
se è stato condannato in Italia per un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena non inferiore ai tre anni di reclusione
se è stato condannato all'estero per un reato non politico a più di un anno di reclusione e la sentenza del giudice straniero è stata riconosciuta in Italia
In pendenza di procedimento penale per uno dei reati di cui ai punti a) e b), la domanda viene bloccata fino alla conclusione del procedimento penale, così come fino al riconoscimento giudiziale della sentenza straniera di cui al punto c). Se dopo cinque anni dall'emanazione del decreto che la respinge è avvenuta la riabilitazione, è possibile riproporre la domanda per diventare cittadino italiano.

In quali casi si può perdere la cittadinanza italiana acquisita?
se si accetta un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero (compreso quello in cui si risiede) o da un ente internazionale cui non partecipa l'Italia
se si presta servizio militare per uno Stato estero, compreso quello in cui si risiede, che non abbia stipulato con l'Italia convenzioni riguardanti tale materia.
La perdita della cittadinanza non è automatica: il Ministero dell'Interno invierà all’interessato un decreto nel quale intima di lasciare l'impiego, la carica o il servizio militare, fissando un termine. Se questo scade senza che obbedito all'intimazione, si perde la cittadinanza.

È possibile riacquistare la cittadinanza?
Si, ma solo attraverso una di queste vie:
prestando servizio militare per l'Italia, dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza
tramite assunzione come impiegato pubblico alle dipendenze dello Stato italiano, dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza
dichiarando di volere riacquistare la cittadinanza e stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione
risiedendo da almeno un anno in Italia
se l'hai persa perché non hai obbedito all'intimazione del Ministro dell'Interno: in questo caso puoi dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza, ma devi risiedere in Italia da almeno due anni e provare di aver abbandonato la carica che ti aveva fatto perdere la cittadinanza.

È possibile rinunciare alla cittadinanza italiana?
Si, ma in seguito si potrà riacquistare solo per matrimonio con un cittadino italiano o per Decreto del Presidente della Repubblica.

A chi bisogna presentare i certificati?
L’interessato dovrà consegnare i documenti all’autorità consolare competente per il territorio dove risied, che entro trenta giorni dovrà trasmettere la domanda, insieme alla documentazione, al Ministero dell'Interno italiano. Tutto quello che riguarda o modifica il tuo stato civile per l'Italia (ad esempio, il tuo matrimonio), dovrai comunicarlo al consolato. Al consolato dovrai comunicare anche di aver acquistato la cittadinanza di un altro Paese, o di aver rinunciato a quella italiana. Se non lo fai entro 3 mesi dall'acquisto o dall'opzione, rischi una sanzione amministrativa da lire duecentomila a due milioni.

Cosa succede se la documentazione è insufficiente?
Il consolato inviterà l’interessato a produrre, entro 30 giorni, la documentazione mancante dando le indicazioni necessarie.

Come si riacquista la cittadinanza perduta?
Bisogna presentare questi certificati:
atto di nascita rilasciato dal Comune italiano presso il quale questo atto risulta trascritto
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, o allo status di apolide
certificato di stato di famiglia.

Rachis
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Messaggio da Rachis »

Dal Ministero dell'Interno:

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975.


TRATTATO DI SAINT GERMAIN EN LAYE (10.09.1919)
Con il Trattato di San Germano si riconosceva il dissolvimento dell'Impero austro ungarico e si sanciva la cessione all'Italia di alcuni territori ad esso appartenenti ( Trentino, Venezia Giulia, Istria). Da queste cessioni derivavano il trasferimento di sovranità ed il mutamento di cittadinanza degli abitanti.
Il sistema previsto dal Trattato di San Germano prevedeva da un lato l'acquisto automatico della cittadinanza italiana per i soggetti nati nei territori ceduti dall'Austria all'Italia ed ivi pertinenti al 16 luglio 1920 ( La pertinenza era un istituto diverso da quello italiano della residenza non comprendente solo
l'idea di dimora abituale, ma anche quello dello stabile collegamento con un particolare ente territoriale) ; dall'altro riconosceva l'esistenza di altre categorie di soggetti, per i quali l'acquisto era subordinato all'esercizio della facoltà di opzione secondo le procedure previste. In questo ultimo gruppo erano compresi pure i soggetti nati nei territori ceduti ma ivi non pertinenti nel momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace, per i quali non esisteva un acquisto automatico della cittadinanza italiana, ma soltanto la facoltà di optare per essa. Questa categoria interessava quanti erano emigrati soprattutto da queste zone negli ultimi decenni del XIX secolo sino alla I guerra mondiale. Se però non esercitavano l'opzione restavano stranieri.
L'art. 18 della legge 91/1992 e successivamente la legge 14.12.2000 n. 379 ha preso in considerazione il problema di queste categorie di persone e ha disciplinato le ipotesi di riconoscimento. Le persone interessate sono pertanto coloro originarie dei territori appartenuti all'Impero austro ungarico ed i loro discendenti in linea retta che risultano emigrate all'estero , ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16.07.1920 e originari dei territori che si identificano con gli attuali territori facenti parte delle province di Trento , Bolzano, il Venezia Giulia con Gorizia e con quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10.02.1947 e di Osimo del 10.07.1975.

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Messaggio da Rachis »

Il problema che tu poni bisogna vederlo anche dalla parte austriaca.
Vedere pertanto la loro legislazione al riguardo.
Se riesco provo a rintracciarla.

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Messaggio da Rachis »

Mi sembra che non concedano la doppia cittadinanza per jus sanguinis agli ex Austriaci.

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Messaggio da ciganasimona »

Leggo ora il post. Credo abbia ragione Rachis. Ora scusate i termini e le imprecisioni, ma cerco di ricordare una chiaccherata fatta un po' di mesi fa' con un amico circa il diritto alla doppia cittadinanza.
C'è da capire chi è emigrato, in che data, da dove, per poter esaminare se ha o meno il discendente diritto alla doppia cittadinanza.

Se chi è emigrato, all'epoca del fatto era residente in un paese austriaco, non possedeva la cittadinanza italiana ma austriaca.
Se non ricordo male, per alcuni "territori" passati di mano con gli eventi bellici (concedetemi i termini poco ortodossi) per mi quali è possibile fare apposita domanda, ma non saprei indicarti i termini di legge (non al momento).

Buon Anno a tutti!


Simona
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Messaggio da cowboy »

Rachis ha scritto:Dal sito del Ministero dell'Inetrno:

"Lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo "ius sanguinis", imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.


La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

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Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "iure communicatio", ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti."

Rachis
Scusate se mi intrometto, ma leggendo questo post mi è venuto in mente un documento che mi ha spedito il comune di Ruvo di Puglia in merito ad una ricerca genealogica che avevo chiesto. Il documento è uno stato di Famiglia storico e tra i dati del capo famiglia, ovvero del titolare del documento sono citati la paternità, la maternità, il luogo di nascita, la data di nascita e, nella casella dedicata alla "Relazione di parentela" c'è scritto "I.S.", che non avevo capito che cosa potesse significare. Ora, leggendo questo post mi sono chiesto, non potrebbe significare "IUS SOLI" o "IUS SANGUINI"? Nel caso fosse così quale sarebbe il significato in questo contesto?
Grazie per l'eventuale delucidazione
Sandro

Patrignano
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Messaggio da Patrignano »

sta per indicare il ''capo famiglia''

traxme
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Messaggio da traxme »

Intestatario Scheda

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Messaggio da Patrignano »

esattamente

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