"Si impegna" non equivale a "ha l'obbligo", giuridicamente le disposizioni del Concordato in questo caso non sono vincolanti, nel senso che lo Stato Italiano non ha giurisdizione su di esse né può imporre alcunché.
Ne è prova il fatto che le medesime parole sono ripetute in un'intesa fra lo Stato Italiano e la C.E.I. del 18 Aprile 2000, che riporta quanto segue:
INTESA
tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000,
e
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima,
ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell’intesa di cui all’articolo 12, n. 1, comma terzo dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede,
CONVENGONO
sulle seguenti disposizioni.
PARTE I
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D’INTERESSE STORICO
Articolo 1
(Principi generali)
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.
3. Il Ministero e la C.E.I. concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.
4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l’archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l’archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l’archivio storico generale o presso struttura analoga, purchè siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.
Articolo 2
(Interventi della Chiesa cattolica)
1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all’articolo 1, comma 1.
2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.
3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l’adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.
4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.
Articolo 3
(Interventi dello Stato)
1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.
2. Al fine di favorire l’accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le Soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.
3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette Scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l’Amministrazione archivistica e la C.E.I.
4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.
Articolo 4
(Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato)
1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.
3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.
4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle Soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all’articolo 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.
Anche in questo caso il "si impegna" non significa un obbligo ma, appunto, un impegno che la C.E.I. prende nei confronti dello Stato Italiano, senza precisare, però, un lasso di tempo entro cui quanto sancito deve determinarsi.
E' ancora segno della non obbligatorietà il fatto che le diocesi possono aderire al progetto in maniera facoltativa e non obbligatoria; come si può leggere nella pagina "Progetto Archivi Ecclesiastici" del sito ufficiale della C.E.I.
Sia chiaro che non giustifico la mancanza pressoché totale delle diocesi italiane all'attuazione di quanto sopra riportato, perché la cosa danneggia anche la mia ricerca. Ma, purtroppo, è così. Il materiale storico degli archivi ecclesiastici è di esclusiva proprietà della parrocchia/diocesi, in cui esso si trova, e il "proprietario" pur essendovi un impegno collettivo a rendere fruibile il materiale, non ha, purtroppo, l'obbligo di farlo.