Come posso sollecitare?
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Come posso sollecitare?
La mia attività di ricerca al momento si svolge esclusivamente per “posta” o “web”, in quanto non posso raggiungere agevolmente la terra ove sono vissuti i miei antenati. Per questo motivo, nel mese di ottobre ho inviato delle richieste al fine di ottenere copie integrali di atti dello Stato Civile. Vari Comuni, in questo periodo, hanno già provveduto ad inviarmi le copie richieste, altri non si sono fatti sentire. So per certo che la richiesta, fatta via mail, è pervenuta e visualizzata. A questo punto vorrei sollecitare, per iscritto, l’invio della documentazione e per questo sono a richiedervi le modalità più adeguate, gentili e corrette.
- tiriki
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E' successo anche a me, trascorsi 30 giorni dall'invio dell'email ho provveduto a telefonare e mi è stato detto che c'era carenza di personale e che avrebbero fatto presto le mie ricerche... ho pazientato e dopo qualche mese ho ricevuto tutto.
Potresti provare anche tu a telefonare facendo riferimento alla tua email, indicando anche la data dell'invio. Chiedi gentilmente se necessitano di un sollecito scritto
Aspetta comunque di sentire l'esperienza di chi è sicuramente più esperto di me e saprà dirti come procedere
Potresti provare anche tu a telefonare facendo riferimento alla tua email, indicando anche la data dell'invio. Chiedi gentilmente se necessitano di un sollecito scritto

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Angelica
- ArmataSarda
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- roccozepin96
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Anche a me è capitato di non ricevere nessun riscontro da parte dei Comuni a cui avevo scritto.
In particolare un piccolissimo Comune del Pisano mi ha fatto davvero sudare quegli atti che gli ho chiesto.
La storia è partita il 19 settembre 2013, quando ho inviato la mia mail, la mia prima mail di richiesta di atti integrali (che ricordi!).
Solo che il tempo passava e io perdevo sempre di più la speranza.
Ho provato a telefonare a quell'Ufficio Anagrafe più volte, diciamo una volta al mese, ma loro accampavano sempre scuse, di vario genere.
Poi, a settembre 2014 ho spedito loro un'altra mail, chiarendo che sono disposto ad aspettare ulteriormente, ma un anno di attesa per due atti mi sembrava un poco eccessivo.
Dopo 5 giorni ho ricevuto quello che avevo chiesto, e una telefonata di scuse da parte loro.
Non so che dire: a quanto pare le ragioni del ritardo sono molteplici, ma spesso si nota che gli impiegati non hanno davvero né voglia né tempo di fare copie di atti.
Per questo io ritengo sia necessario portare pazienza, comunicare con loro in maniera sempre gentile, se si ostinano si possono citare gli articoli di legge, ma sempre con garbo (se ti rovini un impiegato ti precludi la possibilità di costruire quel ramo del tuo albero genealogico...), e ad intervalli regolari mandare un sollecito, con tatto.
Ciao! Buona Giornata!
Rocco.
In particolare un piccolissimo Comune del Pisano mi ha fatto davvero sudare quegli atti che gli ho chiesto.
La storia è partita il 19 settembre 2013, quando ho inviato la mia mail, la mia prima mail di richiesta di atti integrali (che ricordi!).
Solo che il tempo passava e io perdevo sempre di più la speranza.
Ho provato a telefonare a quell'Ufficio Anagrafe più volte, diciamo una volta al mese, ma loro accampavano sempre scuse, di vario genere.
Poi, a settembre 2014 ho spedito loro un'altra mail, chiarendo che sono disposto ad aspettare ulteriormente, ma un anno di attesa per due atti mi sembrava un poco eccessivo.
Dopo 5 giorni ho ricevuto quello che avevo chiesto, e una telefonata di scuse da parte loro.
Non so che dire: a quanto pare le ragioni del ritardo sono molteplici, ma spesso si nota che gli impiegati non hanno davvero né voglia né tempo di fare copie di atti.
Per questo io ritengo sia necessario portare pazienza, comunicare con loro in maniera sempre gentile, se si ostinano si possono citare gli articoli di legge, ma sempre con garbo (se ti rovini un impiegato ti precludi la possibilità di costruire quel ramo del tuo albero genealogico...), e ad intervalli regolari mandare un sollecito, con tatto.
Ciao! Buona Giornata!
Rocco.
Rocco Lanfranchi (1996) > Armando (1969) > Cesare G. (1927) > Remigio G. (1896) > Giuseppe G. G. (1860) > Carlo L. (1822) > Gervasio M. (1796) > Carlo G. (1768) > Giovanni D. R. (1724) > Gervasio (1670) > Carlo (1642) > Gervasio > Gioan Franco > Francotto
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Anch'io faccio così: invio la richiesta e poi telefono quando si avvicina il trentesimo giorno dall'invio. Ha sempre funzionato e nel giro di pochi giorni mi sono arrivati gli atti richiesti.
Alessandra Maria 1978 Alda Maria 1949 Angela Maria 1925 Natalina 1900 Maria Luigia 1864 Teresa 1830 ca. Angela poi si vedrà...
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Salve, per quanto riguarda una normativa non si capisce un granchè. Alcuni Comuni rispondono che è previsto come obbligo solo un invio di documenti a fini di eredità, riconoscimenti di nascite ecc., cioè "seri", secondo la legge, non secondo la passione e la premura di nullafacenti genealogisti...Alcuni, invece, sono rapidi, altri li ho sollecitati per mesi, tempestandoli di e-mail. Una mia amica ,che lavora in Comune, mi ha detto che di solito è il responsabile dell'ufficio che decide se inoltrare le richieste oppure no, altro che normativa!!!Persevera e poi, alle strette, inizia a telefonare, cercando di essere quanto più preciso possibile e particolareggiato. Una richiesta per cognome, senza anni di riferimento, quasi sicuramente non verrà presa in considerazione, essendo vera la carenza di personale e il poco tempo a disposizione. Solo con un comune ho fallito, gli altri li ho presi per...sfinimento! Auguri e pazienza, tanta.
- ery1
- Collaboratore
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- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2011, 18:24
- Località: Toscana
Ciao,
dovresti prendere visione del Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi del comune che ti interessa.
Questi regolamenti fanno riferimento in particolare a questa legge:
"Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.....".
Qui trovi il testo completo:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/ ... 0_0241.htm
Spero di esserti stata d'aiuto.
Erica
dovresti prendere visione del Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi del comune che ti interessa.
Questi regolamenti fanno riferimento in particolare a questa legge:
"Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.....".
Qui trovi il testo completo:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/ ... 0_0241.htm
Spero di esserti stata d'aiuto.
Erica
- Gianlu
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